In tema di capitalizzazione post 2014, premesso che l’art. 1 co 629 della legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che “all’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, deve rilevarsi che detto articolo contiene una norma che, per come risulta dal dato letterale, lungi dal dettare un precetto immediatamente efficace, presuppone che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Il legislatore ha subordinato l’efficacia del contenuto precettivo della norma, ivi compreso il suo effetto sostituivo della precedente previsione, all’emanazione della delibera da parte del C.I.C.R., che, del resto, è atto indispensabile affinché la norma primaria possa tradursi in concreta disciplina.
Tuttavia, atteso che all’art. 1, co. 629 non è seguita la delibera del CICR, non si è mai verificato l’effetto sostitutivo che la norma subordinava appunto all’emanazione di detta delibera, con la conseguenza della permanente vigenza dell’art. 120 T.U.B. nella precedente formulazione e della delibera conseguentemente emanata.
Questa è la decisione adottata dal Tribunale di Cosenza, Giudice Maria Giovanna De Marco, con la sentenza n. 1247 del 31.05.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materi, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CAPITALIZZAZIONE POST 2014: DIVIETO IMMEDIATAMENTE OPERATIVO
È ESCLUSA DAL 1.1.2014 SINO AD ENTRATA IN VIGORE DELIBERA CICR DEL 3.8.2016
Ordinanza | Tribunale di Isernia, Giudice Francesco Morigine | 28.05.2021 |
ANATOCISMO POST 2014: NON OPERATIVA LA NUOVA DISCIPLINA IN MANCANZA DELLA DELIBERA CICR
L’ART. 120, CO. II, T.U.B., COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, CO. 629, LEGGE N. 147/13 È IN VIGORE DALL’1.10.2016
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Silva, Rel Bonaudi | 20.03.2019 | n.509
ANATOCISMO: LA DELIBERA CICR 9.2.2000 È OPERATIVA FINO ALLA SOSTITUZIONE AVVENUTA IL 3.8.2016
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE LEGITTIMA FINO AL 30.09.2016
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Renato Cameli | 28.01.2019 | n.141
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI PASSIVI IN CC: VIETATA SOLO DAL 1 OTTOBRE 2016
IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX LEGE 147/2013 È OPERATIVO CON LA DISCIPLINA ATTUATIVA DA PARTE DEL CICR
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 15.01.2019 | n.90
ANATOCISMO POST 2014: APPLICAZIONE “NUOVO” 120 TUB DIFFERITA AD EMANAZIONE DELIBERA CICR
L’ITER LEGISLATIVO SI COMPLETA SOLO CON LA DETERMINAZIONE DELLA NORMATIVA SECONDARIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 23.08.2018 | n.1194
ANATOCISMO POST 2014: IL “NUOVO” ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE OPERATIVO
L’ENTRATA IN VIGORE È SUBORDINATA AD ADOZIONE DELIBERA DEL CICR
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Francesco Pastorelli | 16.05.2018 | n.560
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