In tema di anatocismo, non può ritenersi che il meccanismo di adeguamento previsto dell’art 7 della delibera CICR 9.2.2000 non sia più valido in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 425/2000, ciò in quanto tale sentenza aveva dichiarato illegittimo l’art.120 co. 3 Tub solo nella parte in cui sanava retroattivamente la capitalizzazione degli interessi effettuata prima che entrasse in vigore la Deliberazione del Cicr.
La Delibera Cicr 9/2/2000 è comunque valida ai sensi dell’art. 120 co. 2 Tub nel testo vigente quando venne emanata, con la conseguenza che in presenza di adeguamento e per il periodo successivo all’entrata in vigore della Delibera, la capitalizzazione degli interessi è legittima se sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante con la sentenza n. 945 del 30.01.2018.
Nel caso considerato una società correntista conveniva in giudizio la Banca chiedendo l’accertamento della nullità delle condizioni contrattuali applicate a diversi rapporti di conto corrente e conto anticipi in ragione sia dell’asserita usurarietà delle stesse, che dell’illegittima pattuizione di interessi debitori tramite rinvio agli usi, di commissioni di massimo scoperto e di capitalizzazione degli interessi passivi, chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva in giudizio l’Istituto di Credito chiedendo di dichiarare prescritti tutti i diritti azionati dall’attore e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto.
In relazione alle doglianze attoree in punto di illegittima capitalizzazione trimestrale, il Tribunale ha rilevato che seppur vero che uno dei contratti azionati, anteriore al 2000, prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale degli interessi attivi, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’anno 2000 la Banca provvedeva regolarmente ad adeguarsi, ai sensi dell’art 7 della delibera CICR 9.2.2000, alle disposizioni della stessa, effettuando la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità.
Ciò posto il Giudice ha altresì respinto le deduzioni attore svolte in corso di causa in merito all’invalidità del meccanismo di adeguamento dei contratti di conto corrente alla disciplina dell’anatocismo in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato illegittimo l’art. 25, terzo comma D.L.vo 342/1999 il quale aveva introdotto il terzo comma dell’art. 120 Tub relativo, appunto, al meccanismo dell’adeguamento, con la conseguenza che anche in presenza di adeguamento la clausola doveva considerarsi in ogni caso illegittima.
In Tribunale ha infatti rilevato che, nonostante la menzionata pronuncia di incostituzionalità, la Delibera CICR 2000 è comunque valida ai sensi del secondo comma dell’art. 120 TUB nella formulazione in vigore nello stesso anno, ciò in quanto la sentenza n. 452/2000 aveva dichiarato illegittimo il terzo comma dell’art 120 TUB solo nella parte in cui sanava retroattivamente la capitalizzazione degli interessi effettuata prima che entrasse in vigore la Deliberazione del CICR, e nel caso di specie, le nuove condizioni non potevano essere considerate peggiorative di quelle precedentemente applicate, con la conseguenza che poteva considerarsi illegittima unicamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi solo precedente al 2000.
Sulla base di tali presupposti il Giudice, rilevata l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate prima del 2000, ha integralmente rigettato la domanda della correntista, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella | 18.07.2016 | n.3012
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno