Provvedimento segnalato da Roberto Rusciano di Napoli
L’art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso per cui non è necessaria una nuova espressa pattuizione, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alla clientela con l’invio degli estratti conto.
La domanda formulata con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. di restituzione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto fondata su un nuovo tema di indagine basato su situazioni giuridiche prima non prospettate comporta un significativo mutamento della causa petendi e non è una semplice emendatio benchè contenuta nel complessivo importo già quantificato atteso che i tali fatti nuovi sono idonei e configurare una domanda nuova.
Questi sono i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, sezione prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella, con sentenza n. 3012 del 18.07.2016.
Nel caso di specie, una società correntista aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Lodi, la Banca chiedendo dichiararsi l’illegittima applicazione da parte della stessa di interessi anatocistici su base trimestrale, in dispregio di quanto disposto dagli artt. 1283 c.c e segg., con la condanna a restituire la somma indebitamente percepita atteso che successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR non vi era stata una nuova pattuizione; con la memoria ex. art. 183, 6° comma n. I c.p.c., poi, l’attrice aveva successivamente allegato l’illegittima applicazione, da parte dell’istituto di credito, degli interessi contrattuali ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto, chiedendo la condanna della Banca alla restituzione dei relativi importi nei limiti numerici della domanda inizialmente proposta.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilità delle domande attoree osservando, in particolare, che la domanda volta a far dichiarare l’illegittima applicazione di interessi ultralegali e la nullità delle commissioni di massimo scoperto era inammissibile, perché tardiva; che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla, perché in contrasto con il divieto dell’anatocismo, ex art. 1283 c.c. e doveva essere disapplicata fino al 30.6.2000, in quanto dal 1.7.2000 era entrata in vigore la delibera CICR del 9.2.2000, che aveva sancito la legittimità della capitalizzazione periodica “paritetica”.
La correntista interponeva appello chiedendo, in integrale riforma della sentenza, l’accoglimento delle domande già svolte nel giudizio di primo grado.
La Banca resisteva al gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, con il primo motivo, l’appellante censurava la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna alla restituzione di interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto, lamentando che la domanda formulata con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. non era tardiva, perché il quantum richiesto con tale memoria non era variato rispetto a quello domandato con l’atto introduttivo del giudizio; l’attrice aveva, a suo dire, soltanto precisato che la convenuta doveva essere condannata alla restituzione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto nel complessivo importo già quantificato. Pertanto non si sarebbe trattato di una mutatio libelli, bensì di una emendatio.
La censura è stata ritenuta infondata dalla Corte in quanto l’appellante, allorché ha introdotto il tema della illegittima applicazione di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, ha ampliato il thema decidendum, in quanto ha allegato un nuovo tema di indagine, fondato su situazioni giuridiche prima non prospettate. Né rileva il fatto che il petitum sia rimasto invariato, in quanto i fatti allegati con la memoria ex art. 183 sesto comma n. I c.p.c. hanno comportato un significativo mutamento della causa petendi, sicché tali fatti sono idonei a configurare una domanda nuova.
Con il secondo motivo, l’appellante censurava la pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la legittimità della capitalizzazione trimestrale a decorrere dal 1.7.2000 e sosteneva che, una volta dichiarata la nullità della clausola anatocistica, gli interessi debbono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione dalla data di stipulazione del contratto fino al 30.9.2009.
Anche tale censura è stata ritenuta infondata in quanto l’art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso, ove le nuove condizioni negoziali non siano peggiorative rispetto a quelle precedenti e la Banca abbia provveduto a darne comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie l’appellata aveva provato di essersi uniformata alle previsioni della delibera CICR, attraverso la pubblicazione delle nuove condizioni negoziali sulla Gazzetta Ufficiale e mediante comunicazione al cliente attraverso gli estratti conto inviati periodicamente; per converso l’appellante non aveva neppure allegato che le nuove condizioni contrattuali fossero peggiorative rispetto alle precedenti.
In conclusione l’appello veniva respinto, con conferma della pronuncia impugnata, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda anche:
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
La capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, ratione temporis, anche a prescindere dalla comunicazione dell’intervenuto adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr del 2000 a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è legittima ove paritetica ed ove il tasso di interesse sia stato pattuito espressamente dalle parti nel contratto.
A seguito dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l’addebito e l’accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell’ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
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