CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE: valida se prevista con pari periodicità degli interessi attivi e passivi

Pubblicato il da Redazione

Testo massima

In materia di contratto di conto corrente bancario, è lecita e va applicata la clausola recante la capitalizzazione trimestrale degli interessi che preveda la pari periodicità per i conti sia attivi che passivi, nel rispetto di quanto prescritto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Ettore Pastore Alinante, con sentenza del 3 novembre 2014, con la quale ha respinto la domanda di una società correntista (nata dalla fusione per incorporazione di tre distinte società) volta ad ottenere il ricalcolo del saldo di conto corrente, avanzata sul presupposto della invalida (o mancante) pattuizione delle clausole determinative degli interessi, della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione periodica degli interessi e di ogni altra commissione o spesa, altresì chiedendo l’applicazione del principio della valuta effettiva. Superata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca, per la mancanza della prova che nei contratti originari con le società incorporate fosse pattuita la clausola derogativa della competenza ed inoltre per la mancata indicazione del foro competente in luogo di quello adito, il Giudice napoletano ha precisato alcuni principi fondamentali nella risoluzione del contenzioso banca-cliente. In primis, ha disposto il ricalcolo – con l’applicazione degli interessi legali (non capitalizzati) – del saldo di conto corrente per il periodo non coperto da regolari pattuizioni (rectius, periodo per il quale cui non vi era prova della pattuizione delle condizioni economiche), stabilendo altresì la non debenza della commissione di massimo scoperto, per non esservi prova dell’adeguamento alla disciplina di settore (legge 2/2009, la quale ha stabilito presupposti e limiti della detta commissione). Per il periodo coperto dalle regolari pattuizioni, invece, il Giudice ha accertato la piena validità delle pattuizioni relative alla misura degli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed alle altre commissioni e spese, così addivenendo – con l’ausilio del CTU – ad un ricalcolo comunque in debito per il correntista. Sulla peculiare questione degli interessi capitalizzati, il Giudice ha verificato il rispetto della normativa di cui all’art.120 TUB (e della conseguente delibera CICR del 9 febbraio 2000, in base alla quale la capitalizzazione degli interessi è lecita, ove la relativa clausola sia validamente pattuita e rechi la pari periodicità per gli interessi attivi e passivi), accertando che i contratti agli atti erano stati sottoscritti sotto la vigenza di tale delibera del Comitato Interministeriale e nel totale rispetto delle relative prescrizioni. Il Tribunale ha altresì preso atto che il cliente si era limitato a richiedere il ricalcolo del saldo – a proprio credito – e la conseguente condanna della banca al pagamento della relativa posta attiva, limitando la propria domanda e non consentendo un ricalcolo (per lui più favorevole, ma comunque) a debito. In base a tali argomentazioni, il Giudice partenopeo ha così respinto la domanda della società-correntista, ponendo a carico di quest’ultima il 50% delle spese del giudizio. Per approfondimenti sul tema e sulle peculiari interconnessioni tra il fenomeno della capitalizzazione e quello dell’usura, si veda il recente commento alla sentenza del Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca, dell’8.10.2014 n.6364.

Testo del provvedimento

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE: valida se prevista con pari periodicità degli interessi attivi e passivi - Ex Parte Creditoris