ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione della sentenza l’avv. Francesco Namio del Foro di Palermo
Il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del corretto esercizio dei diritti di utilizzazione della stessa. sia per evitare ogni suo illecito impiego. A ciò consegue che la mancata tempestiva comunicazione dello smarrimento della carta da parte del suo legittimo utilizzatore costituisce colpa grave e lo obbliga, pertanto, a rifondere alla banca emittente quanto quest’ultima abbia dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo allo smarrimento medesimo.
Nel caso di specie, una banca proponeva appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Palermo con la quale la stessa era stata condannata a pagare ad un cliente la somma di 3.372,56, quale importo conseguente all’utilizzo delle carte di credito revolving intestate al detto cliente ed a questo rubate nel periodo compreso tra la data del furto e la data della comunicazione alla società emittente.
In particolare, il titolare della carta di credito c.d. revolving pur avendo sporto denuncia/querela di furto lo stesso giorno in cui si verificava il fatto, effettuava la prescritta comunicazione alla banca soltanto 17 giorni dopo.
Nei casi di mancata immediata comunicazione della sottrazione della carta all’istituto di credito, una clausola del contratto di apertura della carta prevedeva la responsabilità del cliente sino a concorrenza della somma di 150,00.
Tanto premesso, il Tribunale, in riforma della predetta sentenza del GdP, ha ritenuto di uniformarsi alla consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello Milano 16.11.1993), secondo cui il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del corretto esercizio dei diritti di utilizzazione della stessa, sia per evitare ogni suo illecito impiego.
Infatti, mentre l’obbligo di denuncia della perdita di possesso è solo eventuale, cioè condizionato all’evento furto o smarrimento, l’obbligo di custodia è permanente, è immanente in ogni momento di durata del rapporto bancario. L’obbligo di custodia corrisponde anche ad un interesse diretto e immediato dello stesso utilizzatore, talché l’omissione di essa rappresenta una forma grave di colpa, incidendo come inosservanza dei precetti prudenziali che attengono alla più diretta sfera degli interessi personali
Pertanto, integrando la condotta tenuta dal cliente una ipotesi di colpa grave il Giudice non ha ritenuto di non poter applicare il limite di responsabilità pari ad 150, previsto nella clausola del contratto di apertura della carta di credito revolving.
Testo del provvedimento
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