ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la sentenza in rassegna (sent. n.15746 del 19/09/2012) la Corte Costituzionale ha affermato che sono valide le cartelle notificate dal Concessionario mediante raccomandata a/r, inviata direttamente dall’Agente, anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato.
Osserva al riguardo il collegio che la cartella esattoriale può essere notificata, ex art.26 del D.P.R. n.602 del 1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In tali casi, spiegano gli ermellini, per il relativo perfezionamento, è sufficiente, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente.
Ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art.2700 cc, ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
In conclusione, sostengono gli Ermellini, non vi sono motivi ostativi alla notifica della cartella di pagamento direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24121/2010 proposto da:
L.A.;
RICORRENTE
contro
EQUITALIA SPA;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 115/2009 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 15/09/2009;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti di EQUITALIA SPA, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia depositata il 15 settembre 2009, che ha accolto l’appello principale – rigettando quello incidentale del contribuente – proposto da EQUITALIA SPA.
Contro la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dal L. avverso un’iscrizione ipotecaria comunicata con nota del 10 gennaio 2007, a seguito del mancato pagamento di importi per IVA, interessi e sanzioni dovuti per l’anno d’imposta 1996 per la somma complessiva di Euro 25.103,22, oltre a interessi di mora, compensi e diritti pari ad Euro 7.440,67.
L’intimata EQUITALIA SPA ha resistito con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quel che rileva in questa sede, osserva il collegio che la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello incidentale del contribuente, osservando che la notifica al L. della cartella esattoriale, il cui mancato pagamento ha dato luogo alla iscrizione ipotecaria oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, era del tutto regolare, atteso che dall’avviso di ricevimento l’atto risultava consegnato nel domicilio del destinatario, mentre la circostanza che l’avviso medesimo fosse stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma senza l’indicazione della qualità o della relazione con il destinatario dell’atto, non incideva sulla legittimità della notifica, dal momento che era fatta salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che aveva sottoscritto l’atto.
I giudici di appello hanno invece accolto l’appello principale di EQUITALIA SPA, osservando che – diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, secondo i quali riscrizione ipotecaria doveva considerarsi nulla in quanto avvenuta il 12 dicembre 2006, a oltre tre anni di distanza dalla data di notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che per essere valida l’iscrizione medesima avrebbe dovuto essere preceduta dall’avviso di pagamento, che invece nel caso di specie non era mai stato notificato al contribuente ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.77, – riscrizione ipotecaria, in quanto strumento di conservazione della garanzia patrimoniale con natura meramente cautelare, non segna l’inizio dell’espropriazione, che potrebbe anche non realizzarsi qualora il debitore abbia nel frattempo adempiuto all’obbligazione a cui è tenuto, essendo invece il pignoramento l’atto che da avvio all’espropriazione.
Pertanto, secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’obbligo in capo al concessionario di notificare l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere sorge solo qualora l’espropriazione forzata non abbia avuto inizio, con l’atto di pignoramento, entro un anno dalla notifica della relativa cartella di pagamento, mentre per il semplice atto di iscrizione ipotecaria, teso a garantire il soddisfacimento del credito tributario, il legislatore non ha previsto l’invio di alcun atto prodromico.
2. Con il PRIMO motivo di ricorso il L., denunciando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n.890 del 1982, art.7, e dell’art.139 cpc, nonchè dell’art.2700 cc, censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello ritenuto del tutto regolare la notifica della cartella di pagamento costituente presupposto dell’impugnata iscrizione ipotecaria, senza considerare che la consegna dell’atto era stata effettuata nel domicilio del destinatario ma ad un soggetto diverso, di cui non era stata indicata la identità e di cui non era riportata alcuna dichiarazione in ordine alla sua relazione con il destinatario medesimo.
Il motivo è privo di fondamento.
Osserva al riguardo il collegio che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708).
La Commissione tributaria regionale, nel rigettare l’appello incidentale del contribuente, si è uniformata ai principi di diritto sopra enunciati e la sentenza impugnata resiste sul punto alla infondata censura del ricorrente, fermo restando che dallo stesso ricorso del L. risulta che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario mediante consegna dell’atto a familiare di questo, suo convivente.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e art. 77, e censura la sentenza impugnata per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che l’iscrizione ipotecaria, in quanto strumento di conservazione della garanzia patrimoniale con natura meramente cautelare, non segna l’inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, nel caso in cui detta espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa non deve necessariamente essere preceduta dall’invio della intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, come previsto dall’art. 50, comma 2, citato.
La censura non è fondata.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, dispone che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il richiamato disposto normativo stabilisce pertanto che il previo avviso contenente l’intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l’inizio dell’espropriazione, ma non anche l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. S.U. 2010/4077). Ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, il disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, che ha stabilito che “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis, qualora, come nel caso in esame, l’espropriazione non sia iniziata entro una anno dalla notifica della cartella di pagamento, la mancata previa intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo non determina la nullità della iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 6.600,00, di cui Euro 6.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
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Numero Protocolo Interno : 58/2012