Con riferimento ad operazioni di cartolarizzazioni, possono essere opposti in compensazione al cessionario solo i controcrediti del debitore ceduto suscettibili di compensazione legale. Va diversamente esclusa la possibilità per il debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti vantati verso il cedente e nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Giaime Guizzi, con la sentenza n. 21843 del 30.08.2019.
Una società di gestione dei crediti ha proposto ricorso per la cassazione di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna la quale, accogliendo il gravame esperito da un suo debitore e dal garante di questi contro la sentenza di primo grado, ha da un lato revocato, ritenendo fondata la loro opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma, in favore della banca (i cui crediti, in blocco, furono oggetto di cessione, nelle more del giudizio di opposizione, in favore della società), nonché, dall’altro, ha accolto la domanda riconvenzionale di debitore e garante, volta alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto in forza del rapporto contrattuale oggetto di giudizio.
La Cassazione si è soffermata, in particolare, proprio sulla cartolarizzazione dei crediti, partendo dalla l. 130/99 che ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Tale legge prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato“, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonchè al pagamento dei costi dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione.
Pertanto, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall’essere noto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata“, scaricandone così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo.
I possessori dei titoli emessi dallo “special pourpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società e ha condannato i controricorrenti alla refusione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CARTOLARIZZAZIONE CREDITO EX L. 130/99: SE IMPUGNATO IL MUTUO PER USURA, IL LEGITTIMATO PASSIVO È UNICAMENTE LA BANCA CEDENTE
IL CESSIONARIO SUBENTRA NELLE SOLE POSIZIONI DI CREDITO E NON IN QUELLE PASSIVE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Loredana Ferrara | 21.05.2018 | n.1742
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