Provvedimento segnalato dall’ Avv. Teodoro Carsillo di Roma
In ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all’azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l’altro contraente, ovvero la Banca.
In particolare, in tali fattispecie non può trovare applicazione il comma 5 dell’art. 58 TUB in forza del quale, “trascorsi tre mesi dagli adempimenti pubblicitari, il creditore ceduto può agire solo nei confronti del cessionario”, in quanto tale comma non è richiamato espressamente legge n. 130/99 e riguarda unicamente operazioni di cessione dell’intera posizione contrattuale e non del solo credito.
È irrilevante ai fini dello scrutinio sull’usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”; in ogni caso l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s’applica comunque quello corrispettivo o legale.
La commissione per anticipata estinzione non deve essere sommata agli interessi al fine di verificare il superamento del tasso soglia, atteso che la prima non rappresenta un costo direttamente collegato all’erogazione del credito, in quanto verrebbe corrisposta solo al momento della cessazione del rapporto, quando cioè non sarebbero più corrisposti gli interessi sul capitale e proprio quale indennizzo per la perdita di questi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Loredana Ferrara con la sentenza n. 1742 del 21.05.2018.
Nella fattispecie in disamina un mutuatario conveniva in giudizio una società di gestione crediti, contestando lo sforamento del tasso soglia ai sensi della l. n. 108/96 in ragione del cumulo del tasso di mora e della commissione per estinzione anticipata, eccependo altresì l’ indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse e del piano di ammortamento per effetto della capitalizzazione composta sottesa al piano di ammortamento alla francese e chiedendo, pertanto, la declaratoria di gratuità del mutuo e la condanna dell’intermediario alla rifusione degli interessi indebitamente percepiti.
Si costituiva la società di gestione dei crediti eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, esponendo che il credito scaturente dal contratto di mutuo de quo vertitur, le era stato ceduto nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 30 aprile 1999, con conseguente successione a titolo particolare nella sola posizione creditoria, e non anche in “eventuali situazioni giuridiche passive” e , nel merito, l’inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, della domanda relativa alla usurarietà degli interessi moratori, non essendo stati in concreto mai corrisposti.
Il Giudice ha rilevato preliminarmente che la società cessionaria era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, la quale non aveva previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti ceduti, con la conseguenza che legittimato a contraddire all’azione volta ad impugnare per nullità parziale il contratto di mutuo era unicamente l’altro contraente, ovvero la Banca.
Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere l’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, specificando che nella fattispecie si era verificata una cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, il cui art. 4 rinvia all’ applicazione dell’art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB, non potendosi quindi applicare il comma 5 della menzionata norma – in forza del quale, “trascorsi tre mesi dagli adempimenti pubblicitari, il creditore ceduto può agire solo nei confronti del cessionario” – in quanto non richiamato espressamente e riguardante unicamente operazioni di cessione dell’intera posizione contrattuale e non del solo credito.
Quanto al merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il Magistrato ha in ogni caso ritenuto di dover precisare che in punto d’usura è del tutto irrilevante la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo” e che, in ogni caso, quand’anche si fosse dimostrato in corso di giudizio il superamento del tasso soglia degli interessi moratori convenuti, in ogni caso il cliente non avrebbe potuto chiederne la restituzione, non avendo mai corrisposto interessi di mora.
Parimenti infondate, ha specificato ancora il Giudice, devono ritenersi le argomentazioni volte ad includere nel calcolo relativo all’eventuale superamento del tasso soglia usura la penale di estinzione anticipata in quanto tale onere costituisce un costo eventuale non collegato all’erogazione del credito, ristorando il pregiudizio dell’anticipata estinzione, con la conseguenza che non rileva ai fini della verifica dell’osservanza del tasso soglia.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: DEL TUTTO SUPERATA LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI DI INTERESSE
IN MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO I MORATORI RILEVANO SOLO AI FINI DELLA CD. USURA SOGGETTIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Flora Mazzaro | 12.02.2018 | n.3181
USURA: ESCLUSA SOMMATORIA INTERESSI CORRISPETTIVI CON INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
SI CUMULEREBBERO ERRONEAMENTE VOCI ETEROGENEE PER NATURA E FUNZIONE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
USURA: INFONDATA LA TESI CHE PROPUGNA LA SOMMATORIA DEI TASSI D’INTERESSE CORRISPETTIVI E MORATORI
ANCHE DI PER SÉ SOLI CONSIDERATI, I TASSI DI MORA NON POSSONO INTEGRARE UNA FATTISPECIE USURARIA
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli | 12.07.2017 | n.7937
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