In materia di recupero di crediti cartolarizzati, in ipotesi di cessione di credito ad un fondo comune di investimento, ai sensi dell’art. 7 L. 130/99, il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, in alternativa a quelli indicati all’art. 2 comma 6 (vale a dire a banche ed intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B.) può essere la stessa società di gestione del risparmio che gestisce il fondo.
La legge, dunque, individua una diversa ed alternativa categoria di soggetti che possono svolgere le attività di cui all’art. 2, comma 3, lettera c), che non deve possedere i requisiti di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., vale a dire la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo che si è reso cessionario in un’operazione svolta ai sensi dell’art. 7 L. 130/99.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari, con la sentenza n. 10 del 8 gennaio 2024.
Nella vicenda processuale de qua, un fideiussore aveva opposto un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una Banca e riguardante crediti scaturenti da un contratto di mutuo fondiario.
In giudizio si era costituita, non la creditrice opposta, ma la società alla quale erano stati ceduti i crediti contestati.
L’opponente, preso atto della costituzione in giudizio di un differente soggetto rispetto a quello in favore del quale era stato emesso il decreto opposto, preliminarmente aveva eccepito la nullità della procura rilasciata alla mandataria della società cessionaria, lamentando la mancata iscrizione di quest’ultima all’elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
Il Giudice ha ritenuto tale censura infondata, affermando che trattavasi di contestazione inconferente, dal momento che la cessionaria era, nel caso di specie, un fondo comune di investimento ed, in ipotesi di cessione di credito ad un fondo comune di investimento, ai sensi dell’art. 7 L. 130/99 il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, in alternativa a quelli indicati all’art. 2 comma 6 (vale a dire a banche ed intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B.) può essere la stessa società di gestione del risparmio che gestisce il fondo.
Quindi – ha concluso il Tribunale – è la stessa legge speciale ad individuare una diversa ed alternativa categoria di soggetti che possono svolgere le attività di cui all’art. 2, comma 3, lettera c), che non deve possedere i requisiti di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., vale a dire la – società di gestione del risparmio che gestisce il fondo che si è reso cessionario in un’operazione svolta ai sensi dell’art. 7 L. 130/99.
Pertanto, relativamente alla mandataria del fondo, il Tribunale non ha ritenuto necessaria l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB, posto che la relativa legittimazione trova fondamento nel richiamato art. 7 l. 130/1999, ma la società era stata debitamente autorizzata a gestire crediti, giusto provvedimento autorizzativo, dal fondo.
Il Tribunale ha, quindi, “sgombrato il campo” dall’erroneo assunto secondo cui la procura rilasciata in favore della mandataria potesse essere affetta da nullità per carenza dei poteri in capo al delegante.
Nonostante tale rilievo, però, il Tribunale ha ritenuto fondati gli altri motivi di opposizione, ritenendo la fideiussione invalida per contrarietà alle norme poste a tutela del consumatore.
Pertanto, ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato le società opposte alla refusione in solido delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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