ISSN 2385-1376
Testo massima
Il bene aggiudicato, all’esito della procedura esecutiva, viene trasferito libero dai pignoramenti e dai diritti di prelazione su di esso gravanti.
Si parla di effetto purgativo della vendita forzata, che si realizza attraverso l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell’Esecuzione nel decreto di trasferimento, che, a norma dell’art. 586 cpc, deve contenere l’ordine di cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, dei sequestri e delle altre cause di prelazione iscritte, fatta eccezione di quelle che si riferiscono ad obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, il quale, ai sensi dell’art. 508 cpc, può, previa autorizzazione del Giudice, concordare con il creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando in tal modo il debitore e acquistando il bene ad un prezzo inferiore.
Non può, invece, disporsi la cancellazione delle domande giudiziali proposte dal terzo contro il debitore, che, se trascritte prima del pignoramento, sono opponibili all’aggiudicatario nei cui confronti la successiva sentenza produce effetti.
Per rendere possibile l’effetto purgativo nel corso del processo esecutivo deve essere provocato l’intervento dei creditori che vantino sui beni espropriati un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, a cui deve essere notificato l’avviso della pendenza della procedura.
La mancanza dell’avviso, tuttavia, non inficia l’eventuale aggiudicazione: la vendita resta valida e produce il suo effetto estintivo; il creditore non avvisato conserva un’azione risarcitoria nei confronti del creditore pignorante, che risponde dei danni provocati ai creditori iscritti non avvisati.
L’effetto purgativo non fa, invece, venir meno l’obbligazione solidale tra il debitore esecutato e l’aggiudicatario del pagamento degli oneri condominiali dell’anno in corso e di quello precedente alla vendita, in quanto l’art. 63 disp.att. cpc, che è una norma speciale tesa al rafforzamento degli interessi del condominio, non fa distinzione tra la vendita volontaria e forzata.
FOCUS
La vendita forzata produce un effetto purgativo che risponde all’esigenza, da un lato, di ottenere dall’alienazione coattiva il prezzo più alto possibile mediante la liquidazione di un bene non gravato da vincoli e, dall’altro, di immettere nella circolazione giuridica diritti liberi da garanzie che potrebbero esporli a nuove procedure esecutive.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 38/2015