ISSN 2385-1376
Testo massima
Il legislatore ha previsto uno strumento al fine di consentire al debitore che vuole evitare la vendita di procedere ad una rateizzazione dei propri debiti concedendogli una unica e sola possibilità di presentare la domanda per ottenere tale beneficio. Infatti prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato il debitore può chiedere la conversione del pignoramento al fine di evitare la alienazione forzata.
Tale istituto è disciplinato dall’art. 495 del codice di procedura civile e prevede che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ove già effettuati di cui deve essere data prova documentale.
La domanda di conversione si propone con ricorso al Giudice dell’Esecuzione e può essere presentata dal debitore o dal terzo proprietario. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. La presentazione dell’istanza di conversione di fatto sospende la procedura esecutiva in quanto il giudice dell’esecuzione deve sentire i creditori, invitandoli a precisare i propri crediti e fissando una udienza per la determinazione delle modalità della conversione. Successivamente il giudice con ordinanza, non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione, determina la somma da depositare.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Con tale strumento il debitore che intende trovare un accordo bonario con i creditori può ottenere una rateizzazione del proprio debito. Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati, il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi, dichiarando la decadenza dal beneficio della conversione. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. E bene sapere che la conversione può essere presentata una volta sola per tutta la durata della procedura a pena di inammissibilità. In conclusione: I benefici del ricorso per la conversione sono la possibile rateizzazione del debito in 18 mesi se sussistono giustificati motivi con onere per il debitore di versare al momento della richiesta il 20% della debitoria.
In caso di decadenza dalla conversione la somma versata formerà parte dei beni pignorati ed il debitore non potrà più richiedere l’ammissione per tale beneficio.
Focus
In alternativa alla conversione del pignoramento, il debitore può raggiungere un accordo bonario con tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva onde ottenere la sospensione concordata per la durata massima di 24 mesi come previsto dall’art. 624-bis cpc. In ogni momento i creditori, ove venga meno l’accordo, potranno depositare istanza per la prosecuzione della procedura.
Testo del provvedimento
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