ISSN 2385-1376
Testo massima
CASE ALL’ASTA, LA DELEGA ALLE OPERAZIONI DI VENDITA
La legge n.80 del 2005 ha riformato l’art. 591 bis cpc, acconsentendo l’accesso della delega alle operazioni di vendita a nuove categorie di professionisti, tra i quali si annoverano gli avvocati e i commercialisti, che hanno affiancato i notai, già individuati come “soggetti delegabili” dal legislatore del 1998.
I professionisti devono essere iscritti negli elenchi presenti in ciascun Tribunale, aggiornati con cadenza semestrale mediante la cancellazione di coloro ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega.
All’estensione soggettiva corrisponde, inoltre, sotto un diverso profilo l’ampliamento del catalogo delle attività delegate al professionista esterno, a cui è demandato l’intero sub procedimento, di cui si compone la vendita, comprensivo degli esperimenti di vendita senza e con incanto e di tutte le attività collaterali volte a trasformare in denaro il compendio pignorato.
La misura dei poteri e delle facoltà del professionista dipendono da quanto stabilito dal Giudice nell’ordinanza di delega, che può essere più o meno dettagliata, a seconda del livello di specificità che il Giudice vuole adottare e del controllo che egli vuole esercitare sulle attività dei delegati.
In ogni caso, un contenuto minimo non può essere omesso ed è quello indicato dalla legge all’art. 591 bis comma 1 cpc, che è espressione del potere direttivo del Giudice, e precisamente:
-l’indicazione del luogo in cui si procede alla presentazione delle offerte e alla loro disamina nonché alla eventuale gara;
-la determinazione delle modalità di pubblicità;
-la fissazione del termine per le operazioni delegate.
La partecipazione del delegato al processo esecutivo è, dunque, sempre soggetta alla direzione del Giudice, che può dirigere ed indirizzare l’operato del professionista e intervenire nel caso di adempimento non corretto della funzione della delega mediante lo strumento della revoca. Restano ancora di competenza del magistrato le funzioni giurisdizionali e, dunque, oltre che all’ordinanza che dispone la vendita, l’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile, il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria, la dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario inadempiente.
Non può non rilevarsi a distanza di otto anni dalla riforma che la valorizzazione della delega costituisce un indubbio vantaggio per il settore delle procedure esecutive, in quanto esso si traduce in una notevole contrazione dei tempi complessivi di esaurimento delle singole operazioni delle procedure.
Tuttavia, il pregio del nuovo modello di espropriazione forzata non si riduce alla maggiore velocità di smaltimento degli arretrati e di riduzione dei tempi medi di durata delle procedure esecutive, che costituiva sicuramente l’obiettivo più ambizioso della riforma, ma anche la maggiore qualità generale del servizio offerto dal sistema delle esecuzioni civili, contribuendo a tentare di equiparare la vendita coattiva a quella non coattiva. Basti pensare: alla possibilità di visionare l’immobile prima dell’acquisto o di ottenere l’erogazione del mutuo per il versamento del prezzo garantito da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile oggetto della vendita. Ed ancora: il numero sempre crescente degli uffici delegati alla vendita, che garantisce una presenza capillare sul territorio di sportelli al pubblico a cui rivolgersi per chiedere informazioni senza necessità di passare per gli uffici in senso stretto e, dunque, le cancellerie ed i magistrati, e l’idea di un formalismo più familiare al cittadino.
La trasparenza e l’accessibilità delle aste giudiziarie crea beneficio prima di tutto il privato cittadino, interessato all’acquisto, ma anche il debitore, che in tal modo ha la possibilità di avere un referente sempre presente, il cui interesse è quello del maggior prezzo.
FOCUS
La legge n.80 del 2005 ha riformato l’art. 591 bis cpc che, da una parte, ha consentito l’accesso della delega alle operazioni di vendita a nuove categorie di professionisti e, dall’altra, ha ampliato il catalogo delle attività delegabili al professionista.
La valorizzazione della delega costituisce un indubbio vantaggio per il settore delle procedure esecutive, per la maggiore velocità di smaltimento degli arretrati e di riduzione dei tempi medi di durata delle procedure esecutive ma anche la maggiore qualità generale del servizio offerto dal sistema delle esecuzioni civili
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 479/2014