L’Avvocato Antonio De Simone illustra il ruolo ed i compiti del Professionista Delegato alla vendita degli immobili messi all’asta: <<Il Professionista delegato è investito della cura e della gestione di un intero segmento del processo esecutivo, comprensivo di tutte quelle operazioni non meramente esecutive, che si rendono necessarie per addivenire alla vendita dell’immobile pignorato; mentre spettano al Giudice dell’esecuzione tutti i poteri di controllo e quelli direttivi.
Per quanto ovvio, in ogni momento delle operazioni il Delegato può rivolgersi al Giudice delle esecuzioni, al fine di chiedere direttive o indicazioni, ovvero al fine di chiedere soluzione a difficoltà insorte durante lo svolgimento dell’incarico.
In dottrina, si sono delineati tre modelli di rapporti tra il giudice ed il delegato e precisamente: a) superamento delle difficoltà da parte del Delegato in via autonoma: in tal caso il Delegato, trovatosi in difficoltà nello svolgimento delle operazioni, decide di risolvere autonomamente la problematica, avvalendosi del potere conferitogli con la delega e della propria conoscenza senza sottoporre la questione al Giudice; b) ricorso informale al Giudice dell’esecuzione: tale modalità di raccordo è la conseguenza diretta ed immediata della natura deformalizzata del rapporto che lega il Giudice ed il Professionista, che, pur ritenendo di poter risolvere autonomamente la questione, decide di aver un conforto nel Giudice dell’esecuzione conferendo “informalmente” con lui.
In tal caso il “Consiglio” non vincola il delegato, il quale per quanto ovvio resta responsabile della scelta operativa adottata; c) ricorso formale al Giudice dell’esecuzione: esso è espressamente disciplinato dall’arti. 591 ter c.p.c. ed attribuisce al Delegato la facoltà di proporre istanza per la risoluzione delle difficoltà sia di fatto, sia di diritto riscontrate nello svolgimento dei suoi compiti. La decisione sull’istanza del Delegato è adottata dal Giudice con decreto ed è vincolante per il Delegato che non può discostarsene>>.
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