In tema di notificazioni, in caso di mancata consegna, benchè imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dal D.M. n. 44 del2011, art. 20, non si doti dei necessari strumenti informatici, ovvero non ne verifichi l’efficienza, l’atto giudiziario va depositato in cancelleria e in tal modo è a disposizione dell’avvocato.
Soltanto per la notifica a mezzo cancelleria vi è una garanzia presidiata da una misura organizzativa, ossia uno strumento che ripercorre la norma consentendo il deposito dell’atto non ricevuto dal destinatario per causa allo stesso imputabile, verificandosi, diversamente, una conseguenza punitiva ed eccessivamente sanzionatoria per il difensore domiciliatario ex lege (e quindi per la parte dal medesimo assistita) che non trova alcun appiglio normativo.
Così si è espressa la Corte di Appello di Palermo Pres. Pellingra – Rel Giunta, nella sentenza n. 603 del 21/02/2021 che ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo in materia di notificazione al difensore, ritenendo che il termine breve per proporre appello decorra dalla notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale e non dal momento della restituzione dell’avviso di consegna della notifica telematica per casella piena.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno