La dizione “casella piena” è logicamente considerata come fatto imputabile al titolare dell’account in quanto il mancato scaricamento dei messaggi e comunque i limiti contrattuali connessi allo spazio disponibile per la ricezione di atti risultano derivare da condotte e scelte del difensore medesimo.
Secondo il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.
Pertanto, se l’avviso – inviato via PEC all’indirizzo del difensore – sia giunto indietro con la dizione “casella piena” e quindi depositato in cancelleria come previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, la notifica dello stesso si intende regolarmente effettuata.
Questo il principio di diritto espresso della Corte di Cassazione, Pres. D’Agostini – Est. Tutinelli, con la sentenza n. 17061 del 2 maggio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA CANCELLERIA NON DEVE RIPETERE LA NOTIFICA ANCHE SE LA PARTE È COSTITUITA CON DUE DIVERSI PROCURATORI
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Pres. Maiore – Rel Rota | 09.03.2021 | n.430
LA TEMPESTIVA RINNOVAZIONE FA DECORRERE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 C.P.C.
Ordinanza | Cass. civ., Pres. Frasca, Est. Condello | 12.09.2022 | n.26810
DIRIMENTE IL DIFETTO DI ESCLUSIVITÀ DEL DOMICILIO DIGITALE E LA MANCATA ELISIONE DELLA PREROGATIVA PROCESSUALE DI ELEGGERE DOMICILIO FISICO CON EFFETTI ALTERNATIVI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 20.12.2021 | n.40758
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