L’atteggiamento negligente, consistente nel lasciare piena la casella PEC, non può essere equiparato al volontario rifiuto di ricevere la notifica.
In caso di notifica a mezzo PEC, nel caso in cui la casella digitale del destinatario sia piena, è onere del notificante riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto in un tempo adeguatamente contenuto.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Sorrentino – Rel. Crivelli, con l’ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023.
IL FATTO
Nel caso di specie accadeva che, attraverso l’invio di pec, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle.
La destinataria della comunicazione impugnava l’intimazione rilevando la mancata prova della notifica delle cartelle, oltre a ritenere fondate le altre censure all’atto impugnato.
Avverso il provvedimento di accoglimento proponeva gravame l’Agenzia delle Entrate, eccependo in particolare l’avvenuta notifica delle cartelle impugnate.
Il giudice d’appello respingeva il gravame, osservando che le notifiche erano intervenute solo dopo la maturazione della decadenza e che anche l’intimazione era a sua volta tardiva rispetto al termine di decadenza quinquennale.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione e procedeva al rinnovo della notifica via pec, dopo che la precedente notifica, anch’essa via pec, era stata “rifiutata dal sistema” in quanto la casella del legale della contribuente risultava “piena”, come evidente dal relativo messaggio.
La contribuente, a seguito del suddetto rinnovo, si costituiva a mezzo di controricorso per eccepire la tardività dell’impugnativa e resistere nel merito.
LA DECISIONE ASSUNTA
Gli Ermellini hanno esaminato le varie pronunce elaborate dalla stessa Corte, in parziale contrasto con la decisione assunta, le quali affermavano che, in caso di casella piena, la notifica si riteneva perfezionata con la produzione della relativa attestazione, equiparando di fatto la casella piena al rifiuto di ricevere la copia dell’atto.
La Corte ha rilevato che il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati.
Il percorso motivazionale operato, ricalcando un altro filone giurisprudenziale (cfr. Cass. 20. dicembre 2021 n. 40758), afferma che, pur non dispensando il destinatario di un onere di controllo della propria casella PEC, in caso di mancata generazione della ricevuta di consegna il notificante non può restare inerte e deve riattivare il processo notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto in un termine congruo, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo.
Infatti, solo compiendo tale iter, il notificante potrà conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, logicamente salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Tale principio altro non è che un’applicazione, adeguata ai tempi, del principio giurisprudenziale della Sezioni Unite (Cass. sez. Unite 24 luglio 2009 n. 17352) secondo cui, quando la notificazione di un atto vada effettuata entro un termine perentorio e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al notificante, questi ha l’onere, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.
In tali casi la notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la nuova notificazione sia intervenuta entro un termine ragionevole.
Per tali ragioni la Corte ha dichiarato il gravame inammissibile in quanto tardivo con compensazione delle spese di lite.
IL COMMENTO
La decisione assunta è condivisibile e costituzionalmente orientata al corretto esercizio del diritto di difesa, in quanto in mancanza di una norma espressa, l’omessa notificazione per saturazione della PEC non può essere equiparata in alcun modo al rifiuto volontario di ricevere la notifica.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECEDENTI DI LEGITTIMITA’
IMPUGNAZIONI CIVILI: IN CASO DI “PEC PIENA” OCCORRE RINOTIFICARE AL DIFENSORE “EXTRA DISTRICTUM” PRESSO LA CANCELLERIA OVE PENDE LA LITE
LA TEMPESTIVA RINNOVAZIONE FA DECORRERE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 C.P.C.
Ordinanza | Cass. civ., Pres. Frasca, Est. Condello | 12.09.2022 | n.26810
CASELLA PEC PIENA: LA NOTIFICA AL DIFENSORE VA EFFETTUATA CON DEPOSITO IN CANCELLERIA EX ART. 16 CO. 6 D.L. 179/2012
LA SATURAZIONE DELLO SPAZIO DISPONIBILE È UN FATTO IMPUTABILE AL TITOLARE DELL’ACCOUNT
Corte di Cassazione, Pres. Messini D’Agostini – Est. Tutinelli | 02.05.2022 | n.17061
NOTIFICA A MEZZO PEC: IN CASO DI “CASELLA PIENA” SI DEVE PROCEDERE PER TEMPO PRESSO DOMICILIO FISICO RISULTANTE IN ATTI
DIRIMENTE IL DIFETTO DI ESCLUSIVITÀ DEL DOMICILIO DIGITALE E LA MANCATA ELISIONE DELLA PREROGATIVA PROCESSUALE DI ELEGGERE DOMICILIO FISICO CON EFFETTI ALTERNATIVI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 20.12.2021 | n.40758
PEC PIENA AVVOCATO: LA NOTIFICA VA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
L’IMPOSSIBILITÀ PER “CASELLA INIBITA ALLA RICEZIONE” È IMPUTABILE AL DESTINATARIO
Sentenza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Scotti – Rel. Ferro | 20.09.2021 | n.25426
NOTIFICA TELEMATICA PEC: LA MANCATA CONSEGNA PER SATURAZIONE CASELLA DI POSTA EQUIVALE A MESSAGGIO DI “AVVENUTA CONSEGNA”
LA COMUNICAZIONE È NOTIFICATA ALLORQUANDO LA MANCATA CONSEGNA DIPENDA DA CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. Lavoro. Pres. Guido – Rel. Amendola | 02.03.2021 | n.5465
PEC DESTINATARIO PIENA: OCCORRE IL DEPOSITO DELL’ATTO IN CANCELLERIA
LA SATURAZIONE DELLA CASELLA È UN FATTO IMPUTABILE AL DIFENSORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Gianniti | 11.02.2020 | n.3164
PRECEDENTI DI MERITO
PEC SOCIETA’ PIENA: REGOLARE LA NOTIFICA PER MANCATA CONSEGNA A CAUSA DELLA SATURAZIONE DELLA CASELLA
È UN EVENTO IMPUTABILE AL DESTINATARIO PER INADEGUATA GESTIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE
Sentenza | Corte di appello di Milano, Consigliere Pres. Rel. Picciau | 28.03.2022 | n.27
NOTIFICA PEC SOCIETÀ: LA NOTIFICA SI PERFEZIONA CON L’INVIO A CASELLA DI POSTA DEL DESTINATARIO PIENA
LA SATURAZIONE DELLA CAPIENZA È UN EVENTO IMPUTABILE AL DESTINATARIO PER INADEGUATA GESTIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Elena Scotti | 08.11.2022 | n.2154
PEC PIENA: IL MESSAGGIO CHE COMUNICA CHE LA CASELLA È SATURA È EQUIPARABILE A RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
IL MANCATO DOWNLOAD È CAUSATO DA OMESSA MANUTENZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO/PROPRIETARIO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Domenica Maria Tiziana Latella | 10.06.2021 | n.2918
CASELLA PEC PIENA: IL TERMINE PER L’APPELLO DECORRE DA NOTIFICAZIONE PRESSO CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
TALE INTERPRETAZIONE È PREFERIBILE IN QUANTO LA NOTIFICA DEPOSITATA IN CANCELLERIA È A DISPOSIZIONE DELL’AVVOCATO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Pellingra, Rel. Giunta | 21.04.2021 | n.603
COMUNICAZIONE TELEMATICA: LA SATURAZIONE DELLA CASELLA P.E.C. DEL DESTINATARIO È UN EVENTO IMPUTABILE AL DIFENSORE
LA CANCELLERIA NON DEVE RIPETERE LA NOTIFICA ANCHE SE LA PARTE È COSTITUITA CON DUE DIVERSI PROCURATORI
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Pres. Maiore – Rel Rota | 09.03.2021 | n.430
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