In tema di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore (25 luglio 2021) della legge di conversione del c.d. “Decreto sostegni bis” continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione degli stessi.
Come previsto dall’art. 11 octies del decreto, la disciplina sul rimborso “all inclusive” si applicherà solo “ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto (25 luglio 2021).
«La norma ha individuato espressamente (e con intenzione volta ad evitare ogni contrasto giurisprudenziale, avendo ovviamente ben presente il legislatore l’approdo della sentenza Lexitor) la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), ma anche in base al testo ed al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.
Confermare (o attribuire, secondo altre correnti di pensiero), come ha fatto il c.d. Decreto sostegni bis, valore normativo pro tempore alle disposizioni di Banca d’Italia equivale quindi alla precisa scelta di privare di effetto per il mercato italiano la sentenza Lexitor con riguardo alle estinzioni anticipate relative a rapporti instaurati prima del 4 dicembre 2019.
Infatti, l’Autorità di vigilanza, fino alla pubblicazione del comunicato del 4 dicembre 2019 con cui ha aderito ai principi della sentenza Lexitor, ha convintamente aderito alla ricostruzione per cui occorre dar rilievo alla distinzione tra costi upfront e costi recurring in sede di estinzione anticipata.
Appare quindi evidente che il legislatore abbia voluto, per esigenze di politica economica e di tutela del principio dell’affidamento, dettare una disciplina intertemporale conforme all’interpretazione che, del vecchio testo dell’art. 125-sexies TUB, ha dato la giurisprudenza anteriore alla sentenza Lexitor, così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione “adeguatrice”.
Peraltro, non essendo la direttiva 48/2008/CE, art. 16, par. 1, una direttiva c.d. “self executing”, in quanto non è sufficientemente dettagliata nei propri contenuti e non specifica in alcun modo il perimetro dei diritti attribuiti al consumatore, essa ha unicamente efficacia verticale (con ciò intendendosi che l’interessato può far valere solo nei confronti dello Stato una ritenuta imperfetta attuazione della direttiva) mentre non ha efficacia orizzontale tra privati.
La stessa richiede, pertanto, per assumere efficacia orizzontale, il necessario recepimento da parte degli Stati membri con disposizioni normative adeguatrici dell’ordinamento interno (Trib. Roma, 11 febbraio 2021; Trib. Napoli, 10 marzo 2020, n. 2391; G.di Pace Roma, 28 agosto 2020, n. 13888; G. di Pace Como, 13 ottobre 2020, n. 538).
Ne consegue che i privati devono osservare la norma interna ratione temporis vigente e che l’interpretazione della Corte di giustizia, relativa a una norma comunitaria, non può essere utilmente invocata in una controversia tra loro insorta».
Ne consegue che alcuna censura di contraddittorietà a norma imperativa o di vessatorietà può essere svolta con riferimento alla clausola del contratto che limiti il rimborso ai soli costi “recurring”, che appare invece conforme alla normativa primaria e secondaria vigente al momento della stipula.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cremona, in persona del Dott. Luigi Enrico Calabrò, con la sentenza n. 228 del 28 aprile 2022.
La pronuncia è stata resa a valle dell’appello promosso da un mutuatario, avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Cremona aveva rigettato la domanda di rimborso delle commissioni accessorie “residue”, a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento con “cessione del quinto”, sul presupposto che si trattasse di oneri di natura “up-front”, così applicando la vecchia disciplina dell’art. 125 sexies TUB, come concordemente interpretata prima del “Caso Lexitor”.
La questione è nota ai lettori di questa Rivista, ma l’articolata motivazione del Tribunale di Cremona – che già in massima si è ricostruita nei tratti essenziali – offre una chiara opzione ricostruttiva dell’attuale contesto normativo e giurisprudenziale, confermando che:
- se il Legislatore del c.d. “Decreto sostegni bis” ha ritenuto che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione degli stessi” ha assunto una chiara scelta, volta a limitare il rimborso “all inclusive” – in ossequio ai principi “Lexitor” – ai soli contratti “nuovi”;
- il richiamo alle disposizioni secondarie di vigilanza non può che essere inteso in tal senso, posto che Banca d’Italia, almeno fino alla pubblicazione del comunicato del 4 dicembre 2019 con cui ha aderito ai principi della sentenza Lexitor, aveva sempre convintamente aderito alla ricostruzione per cui occorre dar rilievo alla distinzione tra costi up-front e costi recurring in sede di estinzione anticipata;
- la scelta del legislatore equivale a “confermare” od anche ad “attribuire” valore normativo pro tempore alle disposizioni di Banca d’Italia;
- il meccanismo previsto dal “Decreto Sostegni bis” è finalizzato a «privare di effetto per il mercato italiano la sentenza Lexitor con riguardo alle estinzioni anticipate relative a rapporti instaurati prima del 4 dicembre 2019»;
- a tale “scelta”, il Giudice nazionale non può che attenersi, posto che non è ammissibile alcuna diversa interpretazione “adeguatrice” dell’art. 125 sexies TUB, rispetto alla quale il nuovo “Decreto Sostegni – bis” costituisce un “ostacolo insormontabile”;
- neppure è consentita una applicazione diretta della Direttiva 48/2008/CE (art. 16, par. 1), come interpretata dalla CGUE, ai rapporti interprivatistici cc.dd. orizzontali, trattandosi di Direttiva priva dei caratteri “self executing”, in quanto non è sufficientemente dettagliata nei propri contenuti e non specifica in alcun modo il perimetro dei diritti attribuiti al consumatore, sicché necessita di una normativa interna di attuazione, che nel caso di specie non può essere interpretata conformemente a “Lexitor”;
- ne consegue che i privati devono osservare la norma interna ratione temporis vigente e che l’interpretazione della Corte di giustizia, relativa a una norma comunitaria, non può essere utilmente invocata in una controversia tra loro insorta;
- infine, alcuna censura di contraddittorietà a norma imperativa o di vessatorietà può essere svolta con riferimento alla clausola del contratto che limiti il rimborso ai soli costi “recurring”, che appare invece conforme alla normativa primaria e secondaria vigente al momento della stipula.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“LEXITOR”: Il Legislatore chiude il “caso”
La legge di conversione del “Decreto Sostegni – bis” recepisce l’orientamento dei Giudici di Lussemburgo senza effetti retroattivi
Decreto Legge | 22.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-il-legislatore-chiude-il-caso
Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
CASO LEXITOR: sempre irrilevante per i contratti stipulati prima del 2010
In ogni caso è legittimo il rimborso dei soli costi “recurring” sino alla comunicazione Bankitalia del 4 dicembre 2019
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo | 10.02.2022 | n.186
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