In materia di rimborso di commissioni accessorie ex art. 125 sexies TUB e di relativa riduzione del costo del credito, l’art. 11-octies, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (“Decreto Sostegni – bis”), prevede che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell’entrata in vigore del citato provvedimento normativo (25 luglio 2021), debba distinguersi tra costi “recurring”, relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale, e costi “up front”, relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito. Solo i primi sono da considerarsi retrocedibili.
Spese istruttorie e commissioni di attivazione del prestito hanno natura up front, in quanto i relativi costi sono remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, ovvero concessione del prestito, pertanto non sono retrocedibili.
Questi i principi ribaditi dal Giudice di Pace di Nola, in persona del dott. Francesco Gennaro Rainone, con sentenza n. 5472 del 13 dicembre 2021.
La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza in punto di riduzione dei costi accessori ai finanziamenti rimborsabili mediante cessione/delega del “quinto”, all’indomani dell’intervento del legislatore del “Decreto Sostegni-bis”, che ha tentato di porre fine al dibattito sul “caso Lexitor” riformando l’art. 125 sexies TUB nel senso di ritenere rimborsabili “tutti i costi”, ma solo per i contratti stipulati dal 25 luglio 2021 in poi.
Pur considerando la valenza della nota sentenza della Corte di Giustizia UE, il Giudice ha ritenuto, di fatto, inapplicabile il criterio di “interpretazione conforme” della disciplina nazionale (“vecchio” art. 125 sexies TUB”) a quella comunitaria (Direttiva sul Credito al Consumo, oggetto della pronuncia pregiudiziale di Lussemburgo), proprio alla luce della netta cesura temporale voluta dal legislatore del “Sostegni bis”.
Nel merito, il giudizio aveva ad oggetto la richiesta di riduzione ex art. 125 sexies TUB dei costi accessori ad un finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote di pensione, sottoscritto nel 2015, con riferimento alle “Spese di istruttoria” ed alle “Commissioni di attivazione”, avendo la Banca già rimborsato gli oneri “recurring” (Commissioni di gestione del prestito) in sede di estinzione anticipata.
Nel pronunciarsi, come già anticipato, nel senso dell’irrilevanza dell’orientamento “Lexitor” e della piena vigenza – per i “vecchi contratti” – della distinzione tra costi “up front” e “recurring”, il Giudice ha avuto modo di precisare che “Spese di istruttoria” e “Commissioni di attivazione”, come chiaramente esposte in contratto, sono remunerative di attività preliminari, che esauriscono il proprio scopo con l’erogazione del prestito, sicché vanno classificate come “up-front” e, di conseguenza, non sono retrocedibili.
La domanda del mutuatario è stata rigettata in toto, con condanna alla rifusione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
CASO LEXITOR: l’attesa pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF sul “nuovo art. 125 sexies TUB”
Per i vecchi contratti resta il rimborso dei soli costi “recurring”
Decisione | ABF, Collegio di coordinamento | 15.10.2021 | n.21676
Rimborso “all inclusive” solo per i rapporti successivi al 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace Piombino, dott.ssa Marielena Cristiani | 16.08.2021 | n.66
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