In materia di riduzione del costo del credito, spettante ex art. 125 sexies TUB al consumatore che abbia estinto anticipatamente un finanziamento, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, che sembrava aver definitivamente risolto la questione “conformandosi” ai principi “Lexitor”, «è intervenuta una nuova sentenza della Corte di Giustizia, la n. 555 del 9 febbraio 2023, con la quale, il massimo organo di giustizia europeo, in consapevole disallineamento dalla precedente sentenza Lexitor, in buona sostanza […] ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza Lexitor.
[…] sebbene la sentenza n. 555 abbia avuto ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2014/17/Ue e non già della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza Lexitor), la Corte ha affermato che “l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, di fatto escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra direttiva.
A questo punto, pertanto, [è] opportuno fare applicazione dell’orientamento giurisprudenziale di merito […] prevalente in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi superata dalla nuova sentenza n. 555 della Cgue, e riconoscere, quindi, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell’estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente».
Così si è espresso il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice Gaetano Laviola, con sentenza n. 332 del 10 marzo 2023.
Il caso è quello del “consueto” contenzioso sulla riduzione dei costi accessori del credito ex art. 125 sexies TUB, fortemente “influenzato” dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha sancito l’incostituzionalità parziale della disciplina “correttiva” delle distorsioni originate dalla c.d. sentenza Lexitor (introdotta dal “Decreto Sostegni-bis”).
Sennonché, se in primo grado la Banca era rimasta soccombente, proprio in virtù del richiamo ai principi “Lexitor” (i.e.: riduzione di “tutti i costi” indipendentemente dalla loro natura up-front o recurring) l’esito dell’appello è stato indirizzato da un elemento “nuovo”, vedendo la Banca uscire vittoriosa, per effetto del recentissimo revirement della Corte di Giustizia UE in materia di estinzione anticipata dei mutui immobiliari ai consumatori.
Su questa Rivista, avevamo dato conto del “mutamento di rotta” della CGUE in un recente contributo dal titolo “La sentenza “Unicredit Bank Austria” e i fantasmi della Lexitor”.
In effetti, con la pronuncia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che «l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
Un esito affatto divergente rispetto alla precedente “tranciante” sentenza dell’11 settembre 2019 (Lexitor, C 383/18), che sembrava aver bocciato del tutto – interpretando la disciplina generale dettata dalla Direttiva sul Credito al Consumo – quegli ordinamenti nazionali che avevano distinto gli oneri rimborsabili in relazione alla loro natura, tra “up-front” e “recurring”, accordando al consumatore il diritto alla riduzione solo di questi ultimi.
Un trattamento differenziato che i Giudici di Lussemburgo hanno spiegato solo in termini di diverso “contesto” normativo (altra è, infatti, la Direttiva 2014/17/UE sui Contratti di credito “immobiliare” ai consumatori), non nascondendo un certo “imbarazzo” nel dover quasi ri-motivare, ex post, la sentenza “Lexitor”, a fronte di due discipline sostanzialmente sovrapponibili.
La Corte di Giustizia sembra aver posto definitivamente il “focus” sui presidi di trasparenza per il consumatore e, sotto tale profilo, le due Direttive sono praticamente “gemelle”: se il cliente aveva la possibilità di distinguere obbiettivamente la natura dei costi, non v’è necessità di “demolire” l’impianto contrattuale, non prestandosi quest’ultimo necessariamente ad “eludere” la protezione assicurata dalla normativa eurounitaria.
Con la sentenza oggi in commento, anche il giudice “nazionale” appare “confortato” dalla maggiore coerenza dell’impianto motivazionale della pronuncia “Unicredit Bank Austria”, richiamandone il passaggio fondamentale in cui «la Corte ha affermato che “l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, di fatto escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra direttiva».
Onde, la necessità di riportare le lancette dell’orologio, in generale per tutti i contratti di credito ai consumatori, all’epoca ante-Lexitor: «[è] opportuno fare applicazione dell’orientamento giurisprudenziale di merito […] prevalente in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi superata dalla nuova sentenza n. 555 della Cgue, e riconoscere, quindi, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front».
Il caso-Lexitor – che sembrava definitivamente “chiuso” dalla Consulta – è ufficialmente “riaperto”?
Per approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LA SENTENZA “UNICREDIT BANK AUSTRIA” E I FANTASMI DELLA LEXITOR
Sui mutui immobiliari la Corte di Giustizia UE cambia idea e riaccende i riflettori sul “caso”
Sentenza | Corte di Giustizia UE | 09.02.2023 | n.C-555/21
CASO LEXITOR: DOPO LA CONSULTA, «CHI» RIMBORSA «COSA»?
Valgono le ordinarie regole dell’indebito e il finanziatore non può rimborsare i costi di terzi
Ordinanza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Bianca Manuela Longo | 05.01.2023 |
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