LE MASSIME
L’estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori stipulati ante riforma dell’art. 125 sexies TUB (art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Sostegni – bis, introdotto dalla relativa legge di conversione con vigenza dal 25 luglio 2021) resta regolata dalla vecchia normativa, che prevedeva il diritto del consumatore, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, corrispondente all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto – non di tutti i costi del finanziamento, come prevede la disciplina attuale.
Sotto la vigenza della vecchia normativa, si era pervenuti, anche alla luce delle direttive della Banca di Italia, alla distinzione tra costi up front, non rimborsabili, es. commissioni di intermediazione e costi per l’istruzione della pratica, e costi recurring, rimborsabili in quanto relativi a servizi o rapporti che producono interessi.
Alla luce della attuale normativa, art. 125 sexies TUB, come modificato dall’art. 11 octies c. I lett.c), sono da ridurre tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, con la precisazione, di non poco conto, che tale principio si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di modifica, mentre ai contratti sottoscritti prima, come quelli in esame, continua ad applicarsi il vecchio art. 125 sexies e le relative norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti .
Alla luce della nuova disposizione, quindi, resta preclusa ogni diversa interpretazione della normativa vigente alla data di sottoscrizione dei contratti.
In ogni caso, premesso che la sentenza Lexitor non può trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento, giova rimarcare che non si ravvisa la vessatorietà, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, della clausola che prevede la non rimborsabilità delle spese up front in quanto non sono costi maturati nel corso del rapporto, ma sono già maturati alla data della conclusione del contratto, e non può ravvisarsi, pertanto, nessuno squilibro contrattuale ai danni del consumatore.
Così si è espresso il Giudice di Pace di Torino, in persona della dott.ssa Maria Luisa Cultrera con sentenza n. 2631 del 25 ottobre 2021.
La pronuncia si inserisce nel solco della “nuova” giurisprudenza sull’estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori contro “cessione del quinto”, post-riforma dell’art. 125 sexies TUB.
Come noto, infatti, il Legislatore è dovuto intervenire recentemente a dirimere la disputa sulla rimborsabilità dei costi “up-front” originata dalla pronuncia c.d. Lexitor della Corte di Giustizia UE, ratificando, di fatto, la tradizionale limitazione del diritto del mutuatario a conseguire lo storno dei soli costi legati alla durata residua del rapporto (“recurring”).
Adeguandosi alle esigenze manifestate dalla giurisprudenza eurounitaria, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – bis), che introduce nell’anzidetto decreto l’art. 11-octies, il nuovo art. 125 sexies TUB ora prevede il diritto al rimborso di “tutti i costi compresi nel costo totale del credito” in misura proporzionale alla vita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte.
La riduzione dovrà avvenire – di norma –secondo il criterio del costo ammortizzato (non già “pro rata temporis”).
L’aspetto dirimente, però, è quello degli effetti intertemporali della nuova disposizione: la disciplina sul rimborso “all inclusive” si applicherà solo “ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto (25 luglio 2021).
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Con la pronuncia oggi in commento, il Giudice ha notato come tale precisazione sia “di non poco conto”, in quanto consente di interpretare la volontà del Legislatore di “ratificare” l’orientamento formatosi sotto la vigenza della vecchia normativa, anche alla luce delle direttive della Banca di Italia, distinguendo tra costi up front, non rimborsabili, es. commissioni di intermediazione e costi per l’istruzione della pratica, e costi recurring, rimborsabili in quanto relativi a servizi o rapporti che producono interessi.
In virtù di tale osservazione, la domanda del cliente volta al rimborso di costi ulteriori (rispetto a quelli già rimborsati in sede di conteggio estintivo) è stata integralmente rigettata, con l’ulteriore puntualizzazione che neppure può venir in rilievo alcuna ipotesi di vessatorietà della clausola limitativa del diritto al rimborso – in relazione al contesto normativo vigente alla data di stipula del contratto.
In parte motiva, entrando nel merito dell’analisi delle singole commissioni accessorie al finanziamento dedotto in giudizio, rileva la precisazione che “non si può nemmeno riconoscere la rimborsabilità delle commissioni finanziarie o bancarie o a quelle spettanti all’intermediario in quanto si tratta di commissioni per prestazioni già eseguite, già corrisposte all’intermediario, che ne ha diritto in quanto l’affare si è concluso tramite il suo intervento: riguardano la fase prodromica del contratto e , quindi , maturano alla data della conclusioni dello stesso, senza possibilità dì rimborsabilità nel caso di estinzione anticipata e lo stesso deve concludersi per le spese di attivazione del finanziamento”.
Per il Giudice di Pace quindi – ed in ogni caso, come emerge dal tenore della motivazione – i principi “Lexitor” non possono “trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento”.
Si ricorda che, sul punto, si è di recente espresso anche il Collegio di Coordinamento dell’ABF – costretto a rimeditare il proprio precedente orientamento – con decisione del 15 ottobre 2021 n.21676, destinata ad impattare sulle prossime pronunce dei collegi territoriali, che ha così statuito:
“In estrema sintesi: a) il quadro normativo esistente alla data in cui il Collegio di Coordinamento emise la decisione n. 26525/2019 è mutato e di ciò non può non tenersi conto; b) questo Collegio non può esimersi dal dovere di decidere la controversia sulla base della introduzione della disposizione di cui all’art. 11 octies, comma 2°, d.l. 73/2021, di inequivoco significato; c) non è praticabile, nel caso concreto, né la suggerita interpretazione adeguatrice né la disapplicazione della norma nazionale”.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si rinvia a:
RIMBORSO “ALL INCLUSIVE” SOLO PER I RAPPORTI SUCCESSIVI AL 25 LUGLIO 2021
Sentenza | Giudice di Pace Piombino, dott.ssa Marielena Cristiani | 16.08.2021 | n.66
“LEXITOR” NON SI APPLICA AI RAPPORTI INTERPRIVATISTICI
IL TRIBUNALE DI ROMA “RIBALTA” IL VERDETTO ABF: LA BANCA DEVE RIMBORSARE SOLO I COSTI “RECURRING”
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 11.02.2021 |
“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI
IL NUOVO CONTENZIOSO “SERIALE” TRA INCERTEZZE INTERPRETATIVE, INCOMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE E POTENZIALI RISCHI “SISTEMICI”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020
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