Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del Foro Brescia
In tema di riduzione del costo del credito di un contratto di finanziamento al consumatore, estinto anticipatamente, ex art. 125 sexies TUB, non possono essere rimborsate pro quota le spese che risultino del tutto svincolate rispetto alla durata del contratto (ad es., le spese di istruttoria), essendo piuttosto parametrate all’ammontare del finanziamento richiesto.
Per queste ultime, la riduzione del tempo di estinzione del mutuo, per effetto di una scelta discrezionale del mutuatario, non è idonea a determinare in suo favore il rimborso di tali spese neppure in misura proporzionale, posto che la proporzione è legata al fattore tempo che risulta invece ininfluente rispetto alla determinazione dell’ammontare della spese in esame.
D’altronde, in tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia UE (Sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21) che, nell’interpretare l’art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato del credito spetta al consumatore la restituzione dei costi del credito connessi alla sua durata. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
Sebbene si tratti di direttiva differente rispetto a quella che rileva nel caso di specie, «l’esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell’UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo».
Tanto l’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE (credito mobiliare), quanto l’art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE fanno riferimento alla «restante durata del contratto» per parametrare l’obbligo di rimborso a favore del consumatore che estingue anticipatamente il proprio debito.
È allora coerente con l’ordinamento dell’UE l’esclusione dal rimborso anticipato delle spese di istruttoria sostenute dal mutuatario al momento dell’erogazione del finanziamento in quanto spesa che remunera una prestazione del mutuante del tutto sconnessa rispetto alla durata del finanziamento, prestazione che si è esaurita al momento della verifica delle condizioni patrimoniali in virtù delle quali il mutuante si determina a concedere il finanziamento.
Quanto al premio assicurativo connesso al credito e non maturato, per effetto della cessazione del rischio per la residua durata del rapporto, non può risponderne la mutuante. Trattasi di somma materialmente appresa dalla Compagnia Assicuratrice, che, in quanto formale accipiens della somma per la quale è chiesta la restituzione (qualificabile come vera e propria ripetizione dell’indebito) è l’unico soggetto legittimato passivo di tale domanda.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Varese, in persona della dott.ssa Valentina Leggio, con la sentenza n. 511 del 1° giugno 2023.
La decisione segna un netto “cambio di rotta” nell’interpretazione del contesto normativo – nazionale ed eurounitario – in tema di regolamentazione dei diritti restitutori connessi all’estinzione anticipata dei mutui ai consumatori, da ormai un triennio condizionato dalla nota sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia UE, ristabilendo il principio – che da sempre aveva ispirato la giurisprudenza nazionale – per il quale al consumatore spetta il solo rimborso delle spese “recurring”, vale a dire quelle effettivamente legate alla residua durata del contratto; non è dovuto, invece, il rimborso delle commissioni “up-front”, destinate a remunerare attività preliminari della finanziatrice o dell’intermediario (ad es., le spese di istruttoria).
Il dibattito, come noto, si è riacceso allorquando, anche all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, pronunciatasi per l’incostituzionalità della normativa nazionale che (nell’ambito del c.d. Decreto Sostegni-bis) aveva tentato di riequilibrare le posizioni contrapposte, stabilendo un limite temporale di vigenza del nuovo diritto al rimborso “all inclusive”, la Corte di Giustizia UE è tornata a pronunciarsi nel diverso contesto dei “mutui immobiliari ai consumatori”, con la decisione del 9 febbraio 2023 (C-555/21, caso “Unicredit Bank Austria”), in netta contrapposizione rispetto ai dettami Lexitor.
Interpretando, questa volta, l’art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/Ue (credito immobiliare ai consumatori) i Giudici di Lussemburgo si sono dovuti “scontrare” con l’inevitabile dettato normativo, che fa riferimento alla «restante durata del contratto», ritenendo coerente con l’ordinamento UE un sistema nazionale che limiti il diritto al rimborso dei soli costi “recurring”, a condizioni di trasparenza.
Non poche difficoltà sistematiche ha incontrato la CGUE nel “giustificare” retroattivamente l’orientamento assunto nella precedente decisione “Lexitor”, che aveva interpretato l’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE (sul credito “mobiliare” ai consumatori) in senso diametralmente opposto.
La giurisprudenza nazionale, a fronte di tale evidente discrasia, deve anche misurarsi con la disciplina nazionale di attuazione (l’art. 125 sexies TUB) che, per entrambi i contesti di credito, fa parimenti riferimento alla restante durata del contratto.
Sul punto, già il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 10 marzo 2023 n. 332, aveva ritenuto di dover dare applicazione omogenea alle due direttive nel contesto nazionale, non ammettendosi un trattamento differenziato.
Con ampia motivazione, la sentenza del Tribunale di Varese, oggi in commento, ha posto in testuale correlazione le due discipline comunitarie, rilevandone la sostanziale omogeneità.
Ed invero:
«L’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE dispone che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
L’art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/Ue dispone che “gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Dal raffronto tra le due disposizioni emerge come il riferimento alla restante durata del contratto sia analogo e pertanto anche la prima direttiva, che rileva nel caso di specie, assegna rilevanza al dato temporale per parametrare l’obbligo di rimborso a favore del consumatore che estingue anticipatamente il proprio debito».
È per tale considerazione che il Tribunale ha osservato come, sebbene si tratti di direttive rese per diversi contesti di disciplina, «l’esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell’UE impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo».
È pertanto coerente con l’ordinamento UE una disciplina nazionale che limiti – anche nel contesto del credito “mobiliare” ai consumatori – il diritto al rimborso dei soli costi legati alla durata residua del contratto.
A margine, il Giudice ha affrontato il tema della titolarità passiva dell’obbligazione restitutoria di costi incassati, non già dalla finanziatrice, ma da soggetti terzi (es., la Compagnia Assicurativa rispetto al premio accessorio da ridurre per la parte non maturata), confermando il principio, generalmente applicabile in tema di azioni di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per il quale può essere chiamato alla eventuale restituzione solo il reale “accipiens” delle somme.
Per approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CASO LEXITOR: DOPO IL NUOVO INTERVENTO CGUE, ANCHE LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE CI “RIPENSA”
I GIUDICI DI LUSSEMBURGO HANNO AVALLATO LA RESTITUZIONE DEI SOLI COSTI “RECURRING” PER IL CREDITO IMMOBILIARE. INAMMISSIBILE UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER GLI ALTRI CONTRATTI AI CONSUMATORI
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 10.03.2023 | n.332
LA SENTENZA “UNICREDIT BANK AUSTRIA” E I FANTASMI DELLA LEXITOR
SUI MUTUI IMMOBILIARI LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CAMBIA IDEA E RIACCENDE I RIFLETTORI SUL “CASO”
Sentenza | Corte di Giustizia UE | 09.02.2023 | n.C-555/21
CASO LEXITOR: DOPO LA CONSULTA, «CHI» RIMBORSA «COSA»?
VALGONO LE ORDINARIE REGOLE DELL’INDEBITO E IL FINANZIATORE NON PUÒ RIMBORSARE I COSTI DI TERZI
Ordinanza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Bianca Manuela Longo | 05.01.2023 |
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