In tema di diritto del consumatore al rimborso pro quota degli oneri di un finanziamento estinto anticipatamente, la disciplina applicabile dal giudice italiano è unicamente quella nazionale, non potendosi riconoscere alla Direttiva 2008/48 UE la natura di direttiva self-executing – da cui deriverebbe l’obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa interna in contrasto con la fonte sovranazionale, per l’effetto decidendo il caso concreto in virtù delle disposizioni comunitarie. La natura self-executing della direttiva può esser esclusa in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che hanno costretto i giudici di merito di svariati Stati comunitari a rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca (CGUE, Prima sezione, sentenza 11 settembre 2019, c.d. caso “Lexitor”).
Ne deriva che non viene in rilievo la portata della nota sentenza interpretativa “Lexitor”, non attenendo (la norma interpretata) ad una fonte direttamente applicabile nei rapporti interprivatistici.
La disciplina dettata dall’art. 125 sexies TUB – la quale, non avendo natura processuale, non è neppure soggetta al principio tempus regit actum – non può che trovare applicazione ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore (19 settembre 2010).
Neppure può invocarsi l’applicazione di detta norma ai contratti ancora in essere alla data in cui si è verificata la modifica normativa: il principio del tempus regit actum (nel senso però di regolamentazione del contratto stipulato) impone, infatti, di applicare, per tutta la durata dell’accordo, la disciplina esistente al momento della sua conclusione, salvo che una disposizione successivamente introdotta non statuisca espressamente il contrario, cosa che non si è verificata nel caso di specie.
Ne consegue che, per i contratti stipulati antecedentemente al 19 settembre 2010, l’estinzione anticipata del rapporto di finanziamento deve ritenersi regolata dall’art. 125, secondo comma, TUB che prevedeva unicamente in capo al consumatore la facoltà di adempiere o recedere in via anticipata senza penalità né possibilità di patto contrario e stabiliva che, qualora egli avesse esercitato tale facoltà, avrebbe avuto diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità previste dal CICR, modalità che, invero, non sono mai state oggetto di un apposito provvedimento, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile quanto stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro del 8.7.1992, art. 3, comma 1, in virtù del quale “il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”.
È solo con il successivo art. 125 sexies TUB che la disciplina è stata oggetto di una parziale modifica attraverso la specificazione che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, con diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, salvo il diritto dell’istituto alla corresponsione di un indennizzo.”
Per quanto attiene alla domanda di restituzione delle quote residue del premio assicurativo, benché si tratti di somme ripetibili, la Banca è carente di legittimazione passiva, trattandosi di importi alla cui corresponsione è tenuta la compagnia assicurativa a favore della quale sono stati versati. Tale conclusione è altresì supportata oggi da quanto previsto dall’art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui: “nei contratti di assicurazioni connessi a […] finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato, le imprese nel caso di estinzione anticipata […] del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”.
Questi i principi espressi dalla sentenza n. 2573 del 22/11/2019 del Tribunale di Monza, in persona del dott. Carlo Albanese, resa in sede d’appello su un “classico” caso di controversia banca-cliente in tema di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento.
Prescindendo dall’esame delle peculiarità del singolo caso di specie, il giudice lombardo ha dettato alcuni fondamentali principi per la gestione del contenzioso in subjecta materia.
1). Il caso “Lexitor” non impatta sul contenzioso nazionale banca-cliente
Come noto, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, Prima sezione, sentenza 11 settembre 2019, c.d. caso “Lexitor”) ha aperto un profondo dibattito tra gli operatori del credito, sul delicato tema del rimborso dovuto al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
I Giudici di Lussemburgo hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi “che non dipendono dalla durata del contratto”.
Sicché, alcuni commentatori interpretano la pronuncia come destinata a superare la tradizionale distinzione tra oneri “up-front” e “recurring”.
Il Tribunale di Monza ha, invece, confermato che è irrilevante indagare la portata della pronuncia in questione, in quanto trattasi di sentenza interpretativa che ha ad oggetto una fonte non direttamente applicabile dal giudice italiano.
La norma interpretata, infatti, è la Direttiva 2008/48 UE, la quale non ha natura di direttiva self-executing – da cui deriverebbe l’obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa interna in contrasto con la fonte sovranazionale, per l’effetto decidendo il caso concreto in virtù delle disposizioni comunitarie.
Anzi, la natura self-executing della direttiva può esser esclusa proprio in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che essa ha suscitato e che hanno costretto i giudici di merito di svariati Stati comunitari a rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca.
D’altronde – può aggiungersi – nell’ordinamento italiano la direttiva è stata recepita, sicché, ove si ritenesse che la stessa sia stata mal-trasposta, la soluzione applicativa non potrebbe che risiedere nella responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione.
Sotto tale profilo, il Tribunale di Monza, con la sentenza in commento, ha confermato la linea interpretativa anticipata in un recente contributo pubblicato sulle pagine di questa Rivista: l’autorità della pronuncia della Corte Europea non è invocabile nel contenzioso Banca-cliente.
2). L’art. 125 sexies TUB non si applica ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore (19 settembre 2010).
Prima dell’introduzione dell’art. 125 sexies TUB, ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in vigore dal 19 settembre 2010), i diritti del consumatore connessi all’estinzione anticipata del finanziamento erano “confinati” alla sola disposizione di cui all’art. 125, co. 2, TUB, a mente della quale:
“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
L’art. 125 sexies TUB, con una previsione di maggior favore per il cliente, ha poi stabilito:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La sentenza in commento ha chiarito che il consumatore non può invocare la novella normativa per le fattispecie contrattuali sorte prima della sua entrata in vigore.
Infatti:
- non trattandosi di disposizione di natura processuale, non è neppure soggetta al principio tempus regit actum;
- neppure per i rapporti ancora in essere alla data di entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB quest’ultimo può venire in rilievo: la regolamentazione del contratto non può che essere dettata, per tutta la durata dell’accordo, dalla disciplina esistente al momento della sua conclusione, salvo che una disposizione successivamente introdotta non statuisca espressamente il contrario, cosa che non si è verificata nel caso di specie.
3). La banca non è legittimata passiva per la domanda di restituzione del premio assicurativo
Da ultimo, il Tribunale di Monza ha chiarito che il cliente non può rivolgere alla banca finanziatrice la domanda di restituzione delle quote residue del premio assicurativo.
Queste vanno correttamente richieste al soggetto giuridico-terzo che le ha incassate (la compagnia assicurativa).
Secondo il giudice lombardo, tale conclusione è oggi supportata da quanto previsto dall’art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010, a mente del quale: “nei contratti di assicurazioni connessi a […] finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato, le imprese nel caso di estinzione anticipata […] del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si vedano i seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTINZIONE ANTICIPATA E DIRITTI DEL CONSUMATORE: L’IMPATTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL “CASO ITALIANO”
Rimborsabili anche i costi “che non dipendono dalla durata del contratto”: ma può dirsi inadempiente la Banca che si sia conformata alla normativa italiana?
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 18.10.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estinzione-anticipata-e-diritti-del-consumatore-limpatto-della-corte-di-giustizia-ue-sul-caso-italiano
ESTINZIONE ANTICIPATA: INAPPLICABILI I PRINCIPI DELLA CORTE EUROPEA NEL CONTENZIOSO BANCA-CLIENTE
Gli effetti della inesatta trasposizione della direttiva non si producono nei rapporti tra soggetti privati
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 22.11.2019 | n.10489
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estinzione-anticipata-inapplicabili-i-principi-della-corte-europea-nel-contenzioso-banca-cliente
RIMBORSO ONERI: non si applica l’art.125 sexies TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore
E’ illegittima la richiesta di restituzione di costi e commissioni
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò | 20.11.2018 | n.38765
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-non-si-applica-lart-125-sexies-tub-ai-contratti-stipulati-prima-della-sua-entrata-in-vigore
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