In tema di ripetizione delle spese collegate alla erogazione del credito in ragione della anticipata estinzione di un finanziamento, la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (c.d. Lexitor) non è pertinente. Quella sentenza, emessa a seguito di giudizio pregiudiziale sulla interpretazione di una norma polacca, si limita ad osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto, ma non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB.
La normativa nazionale non fa alcun riferimento ai costi iniziali sostenuti dal cliente e la circostanza non appare né una dimenticanza né una eccessiva sproporzione a svantaggio del cliente. Gli unici costi che possono essere oggetto di domanda di rimborso, come peraltro recita l’art. 125 sexies TUB, sono quelli che non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito.
Peraltro, la decisione resa dalla Corte di Giustizia nel 2019 non può trovare applicazione, anche perché resa su norma polacca dal tenore evidentemente difforme da quello cristallizzato nell’art. 125 sexies TUB nel quale il legislatore nazionale si è fatto onere di disciplinare quali siano le conseguenze del rimborso anticipato.
Così si è pronunciato il Tribunale di Mantova, in persona del Dott. Giorgio Bertola, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 30 giugno 2020, resa a definizione del ricorso promosso da un mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante, onde conseguire la ripetizione dei costi legati alla erogazione del credito (c.d. up-front) in ragione dell’anticipato rimborso del finanziamento.
A sostegno del ricorso, il cliente ha invocato l’autorità della nota sentenza “Lexitor” (Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019, causa C-383/2018), pronuncia interpretativa con la quale i Giudici di Lussemburgo hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi “che non dipendono dalla durata del contratto”, intesa da più parti come destinata a superare la tradizionale distinzione tra oneri “up-front” e “recurring”.
Sennonché, il giudice – ricostruendo i rapporti tra fonti normative comunitarie e nazionali – ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza del mutuatario, evidenziando come “la citata sentenza della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 non sia pertinente”.
Sono state già ampiamente indagate, sulle “pagine” di questa Rivista, le ragioni per le quali il dictum della Corte europea non è direttamente invocabile nel contenzioso nazionale “banca-cliente”, con un contributo di approfondimento al quale, per brevità, si rinvia.
Nonostante qualche oscillazione giurisprudenziale, la linea del “no” alla diretta applicazione dei principi “Lexitor” è stata, nelle more, già seguita dal Tribunale di Napoli (con sentenze del 22 novembre 2019 e del 10 marzo 2020) e da quello di Monza (con sentenza del 22 novembre 2019), sul presupposto, tra gli altri, che la “fonte interpretata” dalla CGUE (direttiva 2008/48) non abbia quel carattere “self executing” che abiliterebbe il giudice italiano a sancirne la diretta incisione nella sfera giuridica dei soggetti privati.
Arricchendo il dibattito, il Tribunale di Mantova ha posto in evidenza la circostanza che i Giudici di Lussemburgo si siano pronunciati su sollecitazione della giurisprudenza polacca, chiamata ad applicare la «legge sul credito al consumo» che traspone la direttiva 2008/48 proprio nell’ordinamento giuridico polacco, normativa meno “garantista” per il cliente rispetto a quella italiana.
Il “nostro” legislatore, infatti, ha recepito la direttiva ed esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB, a mente del quale “[…] il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Secondo il giudice mantovano “apparirebbe alquanto singolare che, per esempio, il cliente potesse ottenere il rimborso di una quota delle spese di istruttoria poiché l’istruttoria che svolge l’istituto di credito è una fase prodromica alla erogazione del credito che remunera una attività che la banca svolge prima di erogare la somma data a mutuo e che ovviamente, anche laddove l’importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe essere rimborsata pro quota essendosi svolta tutta già prima della erogazione del credito”.
Gli unici costi che possono essere oggetto di domanda di rimborso, come recita l’art. 125 sexies TUB, sono quelli che non dovrà più sostenere avendo rimborsato anticipatamente il debito.
Nessuno “spiraglio”, dunque, per assimilare costi “up-front” e “recurring” ai fini del rimborso: il trattamento differenziato resta in piedi in ragione della espressa disciplina (rectius, “scelta”) del legislatore italiano, circostanza che peraltro – come già approfondito nei contributi citati in apertura – inciderebbe sotto il diverso profilo della eventuale erronea trasposizione della direttiva e non renderebbe comunque invocabile i principi “Lexitor” nei rapporti “orizzontali” (banca-cliente).
Ne è derivato il rigetto della domanda del mutuatario, con condanna alle spese.
A margine, va segnalato che, con la pronuncia in commento, il Tribunale ha altresì respinto la doglianza del cliente in punto di (supposta) usurarietà oggettiva del mutuo, formulata sul presupposto della inclusione nel Tasso Effettivo della misura della commissione per estinzione anticipata.
Il giudice ha rilevato che – secondo giurisprudenza consolidata – “tale commissione non si pone quale condizione economica propedeutica ad ottenere il finanziamento richiesto o ad ottenerlo alle condizioni promesse poiché, […] oltre che esclusa dalla stessa Banca d’Italia [nelle istruzioni di rilevazione dei Tassi Effettivi Globali, n.d.r.], non è uno di quei costi che la parte deve sostenere per la erogazione del credito sicché essa è in ogni caso esplicitamente esclusa dalla L. 108/96”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASO LEXITOR: il Tribunale di Napoli conferma il “no” all’applicazione della linea interpretativa UE
La direttiva “interpretata” dalla Corte di Giustizia non è self executing. Ancora valida la distinzione tra costi “up-front” e “recurring”
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco | 10.03.2020 | n.2391
ESTINZIONE ANTICIPATA E DIRITTI DEL CONSUMATORE: L’IMPATTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL “CASO ITALIANO”
Rimborsabili anche i costi “che non dipendono dalla durata del contratto”: ma può dirsi inadempiente la Banca che si sia conformata alla normativa italiana?
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 18.10.2019
ESTINZIONE ANTICIPATA: INAPPLICABILI I PRINCIPI DELLA CORTE EUROPEA NEL CONTENZIOSO BANCA-CLIENTE
Gli effetti della inesatta trasposizione della direttiva non si producono nei rapporti tra soggetti privati
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 22.11.2019 | n.10489
CASO “LEXITOR”: IRRILEVANTE LA SENTENZA INTERPRETATIVA NEL CONTENZIOSO BANCA-CLIENTE
La fonte “interpretata” dalla CGUE non è direttamente applicabile
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Carlo Albanese | 22.11.2019 | n.2573
Scarica QUI il provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno