LA MASSIMA
“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
Così il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 emessa il 15.10.2021 ha risolto la disputa sorta in seno ai Collegi territoriali sugli effetti intertemporali del “nuovo” art. 125 sexies TUB.
Come noto ai lettori di questa Rivista, la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – bis), ha introdotto nell’anzidetto decreto l’art. 11-octies, con il quale viene riformato l’art. 125 sexies TUB, che disciplina il diritto al rimborso anticipato del prestito.
Nella nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUB, la norma ora (e solo pro futuro) assicura il diritto al rimborso di “tutti i costi compresi nel costo totale del credito” in misura proporzionale alla vita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte:
«Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato)
- Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
- I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
La riduzione dovrà avvenire – di norma –secondo il criterio del costo ammortizzato (non già “pro rata temporis”).
La nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUB non trova applicazione per i “vecchi” contratti, come previsto dal comma 2 dell’articolo 11-octies:
«2. L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Privilegiando un approccio in linea con la “certezza del diritto” – e per rimuovere le incertezze introdotte dall’interpretazione “Lexitor” – il Legislatore si pone l’obiettivo di disciplinare gli effetti intertemporali della nuova disciplina, “ratificando” di fatto l’operato degli Enti regolatori del settore bancario, che avevano sempre orientato gli istituti finanziatori ad interpretare la pre-vigente normativa nel senso di distinguere – nel rispetto della trasparenza contrattuale – tra oneri “up-front” e “recurring” ai fini del rimborso anticipato.
Intendendo la riforma in senso letterale, solo per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies T.U.B. (in G.U. 24 luglio 2021), potrà dirsi superata ogni distinzione tra costi “up-front” e “recurring”.
Per quelli precedenti (come il contratto per cui è causa), il Legislatore ha di fatto ratificato la lettura del “vecchio” art. 125 sexies T.U.B. (rimborso dei costi dovuti per la residua durata del contratto), fornita dalle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia.
Tale lettura è stata confermata dal Collegio di Coordinamento, superando i dubbi dei Collegi territoriali ed espressamente prendendo le distanze da qualche recente oscillazione della giurisprudenza di merito.
In particolare, l’ABF – nella sua massima composizione – ha dovuto rimeditare l’orientamento assunto all’indomani della pronuncia “Lexitor” con la decisione n. 26525 del 17.12.2019, che aveva aperto alla rimborsabilità dei costi “up-front” secondo i principi della giurisprudenza europea, lasciando aperto il tema della quantificazione del rimborso.
Con la decisione oggi in commento, l’ABF si è limitato “registrare” la volontà del legislatore ordinario, dando atto della definitiva bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione.
Per l’ABF, l’intervento riformatore “non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella più volte citata sentenza Lexitor. […] Allo stesso modo, non può il legislatore avere ignorato le ricadute della sentenza Lexitor per l’ordinamento italiano”.
Ebbene, in presenza di un chiaro dato normativo contrario all’applicazione “retroattiva” della giurisprudenza eurounitaria, l’interprete deve arrestarsi rispetto ai tentativi di interpretazione “conforme”, limitandosi a prendere atto del conflitto, ma non potendo far altro che applicare la disposizione nazionale.
Ogni tentativo di “disapplicazione” della norma interna di attuazione, infatti, è destinato a cadere al cospetto della natura “non self executing” della Direttiva sul Credito al Consumo (oggetto dell’interpretazione “Lexitor”).
Così, il Collegio di Coordinamento si è premurato di smentire espressamente la linea ermeneutica tenuta da alcune recenti pronunce di merito (su tutte, Tribunale di Savona, 15 settembre 2021, n. 680), evidenziando che “l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale” (cfr. Corte di Giustizia, 15 aprile 2008, C‑268/06, Impact; v. anche Corte di Giustizia, 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler).
In tal senso, la pur prospettata interpretazione conforme si tradurrebbe, ad avviso dell’ABF, in una inammissibile disapplicazione della norma nazionale conflittuale, che potrebbe viceversa operare “solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti (per la riaffermazione di tale consolidato principio cfr., per tutte, di recente, Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, Smith, C-122/17, e ultt. decisioni ivi citate)”.
Ancora, osserva il Collegio, occorre tener conto delle esigenze equitative valutate dal legislatore del “nuovo” art. 125 sexies TUB, che ha valorizzato il “rispetto dell’affidamento riposto dalle parti negli assetti contrattuali concordati secondo le indicazioni consolidate della giurisprudenza nazionale anteriore alla sentenza Lexitor, ma anche dalla considerazione che scelte (non identiche, ma) non dissimili sono state compiute all’interno della UE da altri Paesi di prestigiosa tradizione giuridica”.
Qui, la pronuncia non si limita ad analizzare il contesto italiano ma approfondisce il tema della analoga applicazione “limitativa” della Direttiva (legge austriaca sul credito al consumo e codice civile tedesco).
Ad avviso dell’Arbitro Bancario, quindi, “tutto ciò corrobora il convincimento che il nostro legislatore abbia proprio voluto, per esigenze di politica economica e di tutela del principio dell’affidamento, dettare una disciplina intertemporale conforme all’interpretazione che del vecchio testo dell’art. 125-sexies TUB, dava costantemente tutta la giurisprudenza anteriore alla sentenza Lexitor, così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione “adeguatrice”.
Conclude così il Collegio di Coordinamento:
“In estrema sintesi: a) il quadro normativo esistente alla data in cui il Collegio di Coordinamento emise la decisione n. 26525/2019 è mutato e di ciò non può non tenersi conto; b) questo Collegio non può esimersi dal dovere di decidere la controversia sulla base della introduzione della disposizione di cui all’art. 11 octies, comma 2°, d.l. 73/2021, di inequivoco significato; c) non è praticabile, nel caso concreto, né la suggerita interpretazione adeguatrice né la disapplicazione della norma nazionale”.
L’orientamento del Collegio di Coordinamento ABF è certamente destinato ad orientare le future decisioni dei singoli Collegi territoriali.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si rinvia a:
RIMBORSO “ALL INCLUSIVE” SOLO PER I RAPPORTI SUCCESSIVI AL 25 LUGLIO 2021
Sentenza | Giudice di Pace Piombino, dott.ssa Marielena Cristiani | 16.08.2021 | n.66
“LEXITOR” NON SI APPLICA AI RAPPORTI INTERPRIVATISTICI
IL TRIBUNALE DI ROMA “RIBALTA” IL VERDETTO ABF: LA BANCA DEVE RIMBORSARE SOLO I COSTI “RECURRING”
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 11.02.2021 |
“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI
IL NUOVO CONTENZIOSO “SERIALE” TRA INCERTEZZE INTERPRETATIVE, INCOMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE E POTENZIALI RISCHI “SISTEMICI”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020
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