Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Armando Nicastro del Foro di Milano
In tema di rimborsabilità dei costi del finanziamento in ipotesi di estinzione anticipata dello stesso, il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB prevede che il consumatore abbia diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Tuttavia, l’art. 11-octies comma 2 L. n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 ha stabilito che il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB si applica ai soli contratti di conclusi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, mentre per i contratti conclusi in precedenza trova applicazione il vecchio testo dell’art. 125-sexies TUB e le disposizioni secondarie della Banca d’Italia ratione temporis applicabili.
In definitiva, la nuova formulazione dell’art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993 (TUB) allinea il dettato normativo italiano agli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, ma la nozione comunitaria di costo totale del credito che postula, in caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti i costi, escluse le imposte, si dovrà applicare ai soli finanziamenti sottoscritti a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni bis.
La distinzione tra costi recurring e up-front, accolta dalle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia espressamente richiamate nell’art. 11 octies, comma 2, deve continuare ad applicarsi ai casi di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021.
È quanto ribadito dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona della dott.ssa Francesca Lombardo, con la sentenza n. 671 del 09.12.2021.
La pronuncia è stata resa a valle di un “classico” giudizio instaurato dal mutuatario-consumatore a seguito della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia UE, onde ottenere riduzione del costo complessivo del credito a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento (“cessione del quinto”) sottoscritto con un istituto di credito.
Più in particolare, nella vicenda di specie, la difesa del cliente aveva chiesto accertarsi la nullità della clausola contrattuale che limitava, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità ai soli costi “recurring” (cioè quelli destinati a maturare in relazione alla durata del rapporto), escludendo i costi “up front” (ovverosia quelli istantaneamente corrisposti e maturati all’atto della conclusione del contratto).
La Banca, dal canto proprio, in sede di estinzione aveva provveduto, nel rispetto del dettato contrattuale, al rimborso della quota di costi “recurring” non maturati.
Con articolata motivazione, il Giudice di Pace ha premesso l’inquadramento della vicenda nel contesto normativo applicabile ratione temporis, ricordando che l’art. 125-sexies d.lgs. 385/1993 (TUB) è frutto della recezione nel nostro ordinamento della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, del suo art. 16, par. 1, ai sensi del quale, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Nel recepire tale direttiva, il legislatore aveva precisato che la riduzione del costo totale è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Sicché “storicamente”, Banca d’Italia ed ABF avevano interpretato la disciplina di attuazione “costruendo” la contrapposizione fra la quota dei c.d. costi recurring, volta a remunerare il finanziatore per le prestazioni svolte durante tutta la durata del contratto, e gli oneri c.d. up-front, considerati non riducibili e non ripetibili al consumatore che estinguesse anticipatamente il prestito, in quanto strettamente collegati alla remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto, dunque ad una fase oramai esaurita.
Il Giudice ha quindi dato atto che, con sentenza del 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. Lexitor), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha interpretato la direttiva nel senso che il consumatore/debitore “ha diritto alla riduzione di tutti i costi posti a carico del credito finanziato” e che tale pronuncia ha aperto un ampio dibattito nella giurisprudenza italiana.
Ripercorrendo le tesi contrapposte, il Giudicante ha però affermato che la questione è superata alla luce dell’intervento del Legislatore, che ha “preso chiara posizione sulla questione”.
Infatti, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Sostegni bis“), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, ha recepito l’orientamento interpretativo della CGUE meglio precisando la lettera dell’art. 125-sexies c. 1 TUB nel seguente senso: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misuro proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Ha altresì disposto, all’art. 11-octies c. 2, che “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Dunque, la nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, allineata ai dettami della CGUE, potrà applicarsi, per espressa previsione normativa, ai soli finanziamenti sottoscritti a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. “Sostegni bis”.
La distinzione tra costi recurring e up-front, accolta dalle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia espressamente richiamate nell’art. 11 octies, comma 2, deve continuare ad applicarsi ai casi di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021.
Il Giudice di Pace ha poi ricordato che, anche l’ABF si è già allineato in tal senso, con decisione del Collegio di Coordinamento n. 21676 del 15 ottobre 2021, che ha preso posizione anche sull’apparente contrasto esistente fra la precedente posizione dell’Ente, dopo la sentenza Lexitor e prima della novella legislativa in esame, affermando che “…il combinato disposto dell’art. 11 octies comma 2° e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all’esito per cui – in aderenza, anzi in “continuità” con l’orientamento seguito dall’Arbitro prima della sentenza Lexitor e della decisione 26525/2019 – la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up-front”.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, la motivazione prosegue con l’inquadramento della fattispecie contrattuale nell’ambito della disciplina applicabile ratione temporis.
Trattandosi di contratto sottoscritto nel 2015, ed avendo il Legislatore “ratificato” le norme di rango secondario per i rapporti sorti prima del 25 luglio 2021, il Giudice di Pace ha richiamato il contenuto delle Disposizioni di Trasparenza di Bankitalia del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii., nonché deli Orientamenti di Vigilanza assunti con Delibera n. 145/2018, che raccomandavano agli Istituti finanziatori di “evidenziare in modo chiaro e comprensibile […] l’ammontare degli oneri già corrisposti che formeranno oggetto di restituzione e quelli che invece, avendo natura up-front, non saranno restituiti”.
Sicché, esaminando nel concreto il contratto per cui è causa, il Giudicante ne ha colto la piena conformità a tali indicazioni, posto che la clausola contestata dal consumatore escludeva espressamente e chiaramente il rimborso di quei costi (singolarmente individuati nel prospetto economico) “maturati interamente all’atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall’estinzione del prestito”, trattandosi peraltro di commissioni anche oggettivamente connesse a prestazioni preliminari e di istruttoria (segnatamente: spese di istruttoria, commissioni di attivazione, oneri erariali, costi di intermediazione).
Quanto alla commissione di intermediazione, in particolare, il Giudice ha osservato come la natura “up-front” fosse comprovata (tra l’altro) anche dalla produzione in giudizio di un’apposita scrittura di conferimento incarico che il consumatore aveva sottoscritto con il mediatore creditizio, che a sua volta aveva regolarmente incassato le provvigioni dal cliente, per il tramite dell’Istituto finanziatore.
Così segmentata la fattispecie contrattuale, gli unici costi rimborsabili (come previsto dal contratto ed in quanto oggettivamente “recurring”) potevano essere le “commissioni di gestione” del finanziamento, in quanto destinate a maturare in relazione allo svolgimento del contratto.
Non da ultimo, il Giudice ha avuto modo di precisare che la clausola limitativa del diritto al rimborso ai costi “recurring” – oltreché chiaramente formulata – era stata anche doppiamente sottoscritta dal cliente ex art. 1341 c.c.
La motivazione si conclude dichiarando “assorbente” la novella normativa rispetto ad ogni altra questione e ponendo un ulteriore “punto” a favore della corretta interpretazione del nuovo art. 125 sexies TUB e della relativa disciplina intertemporale.
D’altronde, sulle pagine web di questa Rivista si è dato anche di recente atto che la stessa Banca d’Italia è dovuta intervenire a “correggere” una precedente interlocutoria “comunicazione” del 4 dicembre 2019, con nuove linee guida del 1 dicembre 2021, che confinano i principi “Lexitor” alla disciplina dei soli contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: per l’estinzione dei vecchi contratti rimborso limitato ai costi recurring
Il Tribunale di Nola ribalta il verdetto ABF disapplicando i principi “Lexitor”
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Gop Antonio Ruggiero | 08.11.2021
CASO LEXITOR E NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: rimborsabili solo i costi “recurring” per i vecchi contratti
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
Rimborso “all inclusive” solo per i rapporti successivi al 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace Piombino, dott.ssa Marielena Cristiani | 16.08.2021 | n.66
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