All’estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB si applica il criterio dell’equa riduzione di costi del credito sancito dal “vecchio” art. 125, co. 2 TUB, mentre non rilevano i principi cc.dd. Lexitor espressi dalla Corte di Giustizia UE.
In ogni caso, nel valutare la legittimità della condotta di una società finanziaria che, in sede di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, abbia limitato la riduzione dei costi ai soli “recurring” (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell’intero rapporto) e non di tutti i costi, compresi quelli up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, alla stregua dell’adeguamento ai principi della sentenza “Lexitor” (sentenza della Corte di Giustizia UE C-383 dell’11.09.2019), occorre considerare che: – va esclusa l’efficacia retroattiva della pronuncia in questione per il periodo dal 4.9.2010 – data di pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 141/2010 – sino al 4.12.2019 (data alla quale risalgono le nuove Linee orientative dell’Organo di Vigilanza), dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all’obiettiva inesigibilità di condotte difformi; – va parimenti esclusa l’efficacia diretta orizzontale della Direttiva 2008/48/CE
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cassino, Giudice Federico Eramo nella sentenza n. 186 del 10 febbraio 2022.
Nel caso in esame il cliente, nel periodo di vigenza del “vecchio” art. 125, co. 2 TUB (cioè ante D.Lgs. n. 141/2010, che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE introducendo l’art. 125 sexies TUB), aveva stipulato un contratto di finanziamento contro “cessione del quinto”, poi estinto anticipatamente, e pertanto riteneva di aver diritto al rimborso di tutti gli oneri commissionali ed assicurativi non integralmente maturati in ragione dell’estinzione anticipata del precitato contratto.
Sulla base di quanto innanzi, aveva incardinato un giudizio contro la banca finanziatrice dinanzi al Giudice di Pace di Cassino che, però, aveva rigettato la domanda.
La difesa del mutuatario aveva pertanto proposto appello dinanzi al Tribunale di Cassino, reiterando le proprie doglianze e richiamando il “nuovo” orientamento della Corte di Giustizia UE (c.d. sentenza Lexitor), che, espressasi sull’interpretazione pregiudiziale dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, aveva nelle more stabilito che tale articolo “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato […] include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il Tribunale di Cassino ha confermato il verdetto del Giudice di Prime cure, osservando che:
- la Banca aveva correttamente applicato alla fattispecie la norma vigente “ratione temporis”, ossia l’art. 125, co. 2 T.U.B. (diritto all’equa riduzione del costo del credito, senza ulteriori specificazioni); alla fattispecie non può, infatti, la disciplina dell’art. 125 sexies TUB, in conformità al principio “tempus regit actum”;
- in ogni caso, la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea non è pertinente all’ordinamento italiano e non può adattarsi al nostro ordinamento perché quest’ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ancora, secondo il giudice di appello, sarebbe irragionevole il rimborso di una quota delle spese di istruttoria, strettamente inerenti invece a un’attività che la Banca svolge in una fase prodromica all’erogazione del finanziamento e comunque, anche laddove l’importo erogato fosse anticipatamente estinto, non potrebbe avvenire il rimborso pro quota di tali commissioni, essendosi svolta l’istruttoria già prima dell’erogazione del credito.
Ne deriva – secondo il Tribunale di Cassino – che gli unici costi suscettibili di essere oggetto di una domanda di ripetizione, come espressamente previsto dal succitato art. 125 sexies TUB, sono quelli che non si dovranno più sostenere, avendo rimborsato anticipatamente il debito.
Infine, in merito alla validità delle clausole contrattuali, il Tribunale ha statuito che è legittimo il comportamento di quegli intermediari adeguatisi alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all’obiettiva “inesigibilità di condotte difformi”.
Sul punto, le direttive di vigilanza avevano sempre (almeno sino alla comunicazione non vincolante del 4 dicembre 2019) avallato l’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB per la quale dovevano ritenersi oggetto di riduzione i soli costi cc.dd. recurring.
A valle del tratteggiato ragionamento, il Tribunale ha rigettato l’appello del cliente, condannandolo alla rifusione delle spese del gravame.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il Tribunale di Nola ribalta il verdetto ABF disapplicando i principi “Lexitor”
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Gop Antonio Ruggiero | 08.11.2021
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/caso-lexitor-e-nuovo-art-125-sexies-tub-rimborsabili-solo-i-costi-recurring-per-i-vecchi-contratti
CASO LEXITOR: l’attesa pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF sul “nuovo art. 125 sexies TUB”
Per i vecchi contratti resta il rimborso dei soli costi “recurring”
Decisione | ABF, Collegio di coordinamento | 15.10.2021 | n.21676
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno