Alle Sezioni Unite la questione, inerente al procedimento ex 380 bis cpc, se il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata possa far parte, in veste di relatore, del Collegio giudicante.
A proposito, l’art 380-bis cpc afferma che:
- Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
- Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.
- Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380 bis 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.
Come emerge dal dettato della norma, il filtro cx art. 380-bis cod. proc. civ. assume una grande rilevanza nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di Cassazione, essendo connotato da una potenziale definitorietà che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso.
La questione rimessa alle Sezioni Unite involge la composizione del Collegio in caso di opposizione alla proposta di definizione accelerata: in particolare ci si chiede se non violi i principi di terzietà e imparzialità del giudice il fatto che il relatore che abbia elaborato la proposta ex art 380bis cpc possa poi far parte del Collegio.
Una parte degli interpreti esclude problemi di incompatibilità. Infatti, la proposta è vagliata non già dal (solo) proponente ma anche dal Collegio che si pronuncerà secondo un ampio ventaglio di esiti decisori, tutti impregiudicati.
Secondo un diverso punto di vista, invece, il Consigliere estensore della proposta decisoria non sarebbe imparziale, perché sarebbe influenzato dal suo anteriore pre-giudizio sulla medesima res iudicanda.
Si osserva che vi è il criterio generale della prevenzione, che consiste nella logica inclinazione naturale di mantenere ferma una decisione già assunta per cui la partecipazione del Collegio sarà appiattita sulla precedente pronuncia del giudice estensore.
Da considerare poi il principio di ordine generale secondo il quale un magistrato che già in precedenza abbia assunto una attività anche solo pre-decisoria non dovrebbe far parte del Collegio investito della fase decisoria finale.
Sarà la Corte di Cassazione a Sezioni Unite a doversi pronunziare su tale questione.
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