“Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso soltanto il termine decorre dalla data della seconda notifica”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Amendola- Rel. Iannello, con la sentenza n. 37579 del 30 novembre 2022.
La decisione in esame ha riguardato il caso di un ricorrente che aveva notificato due volte il ricorso, esattamente identico in ogni sua parte e pagina, differenziandosi i due originali solo per la data apposta in calce all’uno e all’altro, avendo uno data successiva al primo.
Di entrambi i ricorsi, validamente ed efficacemente notificati a mezzo p.e.c., poi, il ricorrente ha depositato in cancelleria soltanto il secondo originale.
La Suprema Corte ha rilevato che la reiterazione della notifica del ricorso per Cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del ricorso. Ciò in quanto la perentorietà del termine di cui all’art. 369 c.p.c. è posta al fine di garantire certezza e tutela del contraddittorio per cui l’iscrizione effettuata è risultata tardiva in quanto intervenuta dopo i venti giorni dalla prima notificazione.
Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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