La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza 27368 del 24.10.2019.
Una banca ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario intervenuto tra l’istituto di credito ed una società poi fallita.
Il giudice dell’appello ha ritenuto in particolare che, per verificare il rispetto del limite di finanziabilità dell’80%, di cui al TUB, art. 38 e conseguenti delibere CICR, i “criteri estimativi degli immobili devono osservare le prescrizioni di cui alle direttive 2000/12 CE e 2006/48 CE”. Ha ritenuto, altresì, che il mancato rispetto del limite di finanziabilità “determina per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario“; “poiché il limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come appunto fondiario, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne risultino accertati i presupposti“.
Nelle more del giudizio, la Banca ricorrente ha presentato una dichiarazione di “rinuncia agli atti”, tuttavia non portato a conoscenza del fallimento della società. L’orientamento della Cassazione in merito è quello di dichiarare il ricorso inammissibile in casi di tale portata.
Infatti, secondo la Suprema Corte la presenza di una dichiarazione del ricorrente intesa a rinunciare agli atti del giudizio esclude l’evenienza di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
È vero che l’atto presentato dalla banca manifesta un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, ma, al di là della constatazione che la rinuncia agli atti rappresenta negozio unilaterale recettizio, simile fattispecie non si è, nel concreto del caso in esame, venuta a realizzare.
Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, come da orientamento della Cassazione.
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