La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente Ordinanza n. 3612 del 04 Febbraio 2022, accogliendo il ricorso di parte ricorrente, ha formulato il seguente principio di diritto:
“La deduzione di inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, che deve pertanto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la specificità. E questa deve essere modulata, conformemente alle indicazioni della sentenza CEDU 28 Ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, nel contemperamento del fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte, con il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza”.
Trattasi, quindi, della prima applicazione da parte della Corte di legittimità della sentenza CEDU 28 Ottobre 2021, Succi c/ Italia (relativa a giudizio patrocinato dal sottoscritto difensore) la quale, pronunciando all’unanimità, ha riconosciuto la violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto all’equo processo), per un’interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri per la redazione del ricorso per cassazione, condannando lo Stato Italiano al pagamento dei danni morali.
Non si può non osservare come la Corte di Cassazione abbia integralmente recepito le indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, non mancando di evidenziare come debba, per l’appunto, contemperarsi il principio di autosufficienza con l’esigenza di evitarne un’interpretazione troppo formalistica che si traduca in un’ingiustificabile limitazione al diritto di accesso ad un organo giudiziario.
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