In caso di furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, la domanda di risarcimento del danno è infondata quando il cliente-attore non adempie all’onere probatorio posto a suo carico con riferimento al danno e all’entità dello stesso. E’ necessario ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e non ignorare i documenti di provenienza unilaterale, ma bisogna sempre tenere conto, nell’esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità dei fatti da dimostrare.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, con la sentenza n. 9545 del 21.10.2019.
La vicenda trae spunto da una rapina subita da una banca (convenuta della controversia in esame), in una delle sue filiali, nel corso della quale sono state svuotate diverse cassette di sicurezza nel caveau, fra cui quella del cliente-attore in questione.
Quest’ultimo ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell’istituto di credito per l’omessa e/o insufficiente diligenza e custodia nel rapporto relativo al servizio bancario della cassetta di sicurezza. La banca si è opposta, affermando che la rapina, per le modalità di esecuzione, rappresenta un evento del tutto imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, e chiedendo di respingere le domande e le eccezioni formulate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, carenti di prova e per mancanza di legittimazione passiva della banca, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale ha ritenuto che, sulla base della documentazione in atti e di quanto acquisito in giudizio in fase istruttoria, il cliente non abbia provato l’esistenza del danno lamentato e della sua entità e in particolare l’esistenza di suoi beni all’interno della cassetta di sicurezza al momento della rapina. Il Giudice ha richiamato un orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 27068/08 e 8945/12), per il quale “il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo servizio bancario; ne consegue la necessità di ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e a non sottovalutare od ignorare, se coerenti con l’insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell’esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità dei fatti da dimostrare”.
Tuttavia, i tre testi hanno fornito dichiarazioni dal contenuto generico, non sempre riscontrate in base alla documentazione della banca sugli accessi alla cassetta di sicurezza e, soprattutto, non hanno contribuito a stabilire quale fosse l’effettivo contenuto della stessa al momento della rapina.
Il Giudice, pertanto, ha rigettato la domanda del cliente con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FURTO IN CASSETTA – PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ – ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA BANCA
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 27.12.2011 | n.28835
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/furto-cassetta-presunzione-responsabilita-onere-della-prova-carico-della-banca
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