Con la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) è stato introdotto l’art. 11-octies ed il nuovo art. 125 sexies TUB che prevede il diritto al rimborso di tutti i costi compresi nel costo totale del credito – in misura proporzionale alla vita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte.
Aspetto centrale è quello degli effetti intertemporali della nuova disposizione: la disciplina sul rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25 luglio 2021) continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Pertanto, la domanda di rimborso di costi up front (es. commissioni di intermediazione e costi per l’istruzione della pratica) non può trovare accoglimento, non rilevandosi peraltro neppure un’ipotesi di vessatorietà della clausola limitativa del diritto al rimborso — in relazione al contesto normativo vigente alla data di stipula del contratto.
Questi i principi ribaditi dal Giudice di Pace di Roma Dott. Oliviero Campana nella sentenza n. 10542 del 11.01.2022.
La pronuncia si inserisce nel noto filone seriale scaturito dal caso“Lexitor”.
Nello specifico, parte attrice chiedeva la restituzione dei costi non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento stipulato con la banca, per un importo costituito dal rimborso pro rata temporis delle commissioni di attivazione, intermediazione ed istruttoria.
Il Giudice di pace ha disatteso la domanda, notando che, alla luce della novella dell’art. 125 sexies TUB., come modificato dall’art. 11 octies c. I lett.c), non si può riconoscere la rimborsabilità delle commissioni remunerative di prestazioni già eseguite.
La nuova disciplina sul rimborso “all inclusive” introdotta dall’art. 11 octies, DL 73/2021, che recepisce l’interpretazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 48/2008 data dalla sentenza Lexitor, si sofferma sulla sua applicazione ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
L’effetto intertemporale introdotto dalla nuova disciplina, secondo il giudice, non è frutto di casualità ma: evidenzia la volontà del Legislatore di ratificare l’orientamento formatosi sotto la vigenza della vecchia normativa, anche alla luce delle direttive della Banca d’Italia. distinguendo tra costi up front, non rimborsabili e costi recurring, rimborsabili.
Per il giudice, dunque, sono esigenze di politica economica e di tutela del principio dell’affidamento, a dettare una disciplina intertemporale conforme all’interpretazione che del vecchio testo dell’art. 125 sexies TUB, dava costantemente tutta la giurisprudenza anteriore alla sentenza Lexitor, “così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione adeguatrice” (il giudice infatti respinge una possibile interpretazione restrittiva della novella, che limiterebbe la distinzione temporale alla sola previsione del criterio di calcolo pro rata temporis del rimborso).
Pertanto, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (25/07/2021), resta ferma la disciplina del vecchio art. 125 sexies TUB che, come ricorda il Giudice, prevedeva il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, ma non di tutti i costi del finanziamento, come prevede la disciplina attuale, secondo la distinzione operata con le “direttive” di Banca d’Italia che consentivano di non restituire gli oneri up front, in quanto ritenuti indipendenti dalla durata del prestito.
Pertanto, il Giudice di pace non ha accolto la richiesta, in quanto alla luce della novella dell’art. 125 sexies TUB., come modificato dall”art. 11 octies c. I lett.c), non si può riconoscere la rimborsabilità delle commissioni finanziarie o bancarie o di quelle spettanti all’intermediario in quanto si tratta di commissioni per prestazioni già eseguite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASO LEXITOR E NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: rimborsabili solo i costi “recurring” per i vecchi contratti
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: per l’estinzione dei vecchi contratti rimborso limitato ai costi recurring
Il Tribunale di Nola ribalta il verdetto ABF disapplicando i principi “Lexitor”
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Gop Antonio Ruggiero | 08.11.2021
CASO LEXITOR: l’attesa pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF sul “nuovo art. 125 sexies TUB”
Per i vecchi contratti resta i
l rimborso dei soli costi “recurring”
Decisione | ABF, Collegio di coordinamento | 15.10.2021 | n.21676
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