Segnalato dall’avv. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l’automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l’eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile.
L’estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all’accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione penale, sez. V, Pres. Bruno – Rel. Micheli con la sentenza n. 57699 del 28.12.2017.
La fattispecie processuale esaminata vede investita la Suprema Corte trae spunto dal giudizio instaurato dalla Banca in danno di un suo Funzionario per illecito di falsificazione di varie distinte e di correlati prelievi di denaro, operazioni effettuate su un conto corrente bancario intestato ad una correntista deceduta, nonché per sottrazione indebita di denaro.
In particolare, l’Istituto riteneva che il Funzionario avesse apposto o fatto apporre da terzi la falsa sottoscrizione della correntista deceduta su 32 distinte, per il periodo in cui il terzo, quale erede della defunta e persona di minorate capacità tanto da essere sottoposto ad amministrazione di sostegno, non aveva titolo ad operare sul conto oggetto di lite.
La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia nei confronti del Funzionario ritenendo che non poteva assurgere a prova liberatoria il rilievo che l’autore delle false firme della defunta non fosse personalmente l’imputato, in quanto ciò valeva solo a dimostrare il verosimile concorso in quegli stessi reati di terzi rimasti ignoti.
Avverso tale pronuncia promuoveva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato contestando l’inidoneità del materiale probatorio acquisito a fondare una decisione di condanna ritenendo che il funzionario non si dedicò mai ad una effettiva e stabile gestione del conto della defunta, avendo solo curato le operazioni conseguenti alle necessità di copertura delle spese del rito funebre, dietro richiesta dell’amministratore di sostegno della parte civile; e che nulla sarebbe stato acclarato a proposito delle circostanze in cui, già prima della morte dell’intestataria del conto, ebbero inizio le condotte di spoliazione del conto corrente, condotte date per pacificamente ammesse dagli stessi giudici di merito.
La S.C. di Cassazione riflettendo sul fatto che la Banca era rimasta per un primo momento contumace rispetto alla citazione, per costituirsi poi nel corso del giudizio di secondo grado, ha ritenuto a fronte di una estromissione comunque operante ipso iure, ed in conformità con la giurisprudenza maggioritaria pronunciatasi, che l’estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all’accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.
Del resto, gli Ermellini hanno spiegato che la disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l’automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicchè l’eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile.
Il collegio in riferimento al reato di falso in scrittura privata quale deve comunque intendersi una distinta concernente operazioni bancarie, ha spiegato che in virtù dell’abolitio crminis del reato di cui all’art. 485 c.p. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016 ne deriva anche la revoca delle eventuali statuizioni civilistiche di una pronuncia di condanna per una delle fattispecie contemplate nel testo normativo, ferma restando la possibilità, per la persona offesa, di promuovere azione di risarcimento e di sollecitare l’applicazione (a carico dell’autore della condotta depenalizzata) delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal citato D.Lgs. n. 7 del 2016.
I Giudicanti infine, hanno ritenuto infondate le doglianze formulate dal Funzionario in riferimento al delitto di furto continuato, allorché ha ritenuto indimostrato l’assunto secondo il quale vi sarebbero stati altri soggetti chiaramente interessati ad allontanare da sé sospetti di illecito penale o civile, aggravando così la posizione del ricorrente a mò di caprio espiatorio.
Nel merito il collegio ha precisato che tutte le operazioni indebite furono compiute, senza eccezione alcuna, dalla postazione del funzionario incaricato anche nelle prospettate ipotesi in cui il medesimo aveva ritenuto di essere assente dall’ufficio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Suprema Corte di Cassazione ha rinviato la sentenza impugnata, limitatamente alla censura riferita al reato di falso in scrittura privata perché non è previsto dalla legge come reato, ed ha eliminato la relativa pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 67,00 di multa con l’ulteriore revoca delle relative statuizioni civili; ed ha infine ha annullato la stessa sentenza, senza rinvio, relativamente alla condanna del responsabile civile.
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