Se è vero che spetta al giudice il potere di qualificare l’azione anche al di là del dato formale indicato dall’attore, è principio tuttavia consolidato quello secondo cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Pres. Vannucci – Rel. Marulli, con l’ordinanza n. 12579 del 12 maggio 2021.
E’ accaduto che una società ha convenuto in giudizio una Banca per far accertare l’illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale di Allarme Interbancaria-CAI.
Avverso il rigetto della domanda statuito dal Tribunale, la società ha adito la Corte di Appello.
Il Giudice sul presupposto che la domanda era stata introdotta con le forme previste dall’art. 10 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, per la trattazione delle controversie in materia di privacy, per le quali non è esperibile l’appello ma solo il ricorso per Cassazione, ha dichiarato inammissibile la domanda.
La società ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che, a differenza di quanto statuito dalla Corte di Appello, non si verte in materia di applicazione del codice della privacy, bensì in materia di normativa bancaria e, dunque, poiché il rito dipende dalla materia, la Corte avrebbe dovuto valutare i fatti concreti posti dalle parti all’attenzione del giudicante e la tutela in concreto invocata dall’attore, non quale rito fosse stato applicato in primo grado.
Gli Ermellini, confermando la decisione di secondo grado, hanno ribadito che la tutela dell’affidamento posta dall’impugnante nella scelta del rito operata dal decidente di primo grado determina il mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione dal medesimo adottata, indipendentemente dalla correttezza o meno della scelta effettuata in punto di rito dal primo giudice.
Per tale motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEGNALAZIONE CAI: È OBBLIGATORIA SE L’ASSEGNO È PRIVO DI PROVVISTA
LA PROVA DEL SUCCESSIVO PAGAMENTO È SUFFICIENTE SOLO AD EVITARE IL PROTESTO
Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta | 11.04.2017
LA SUCCESSIVA DISTRUZIONE DEL TITOLO NON INTEGRA LA PROVA DEL PAGAMENTO, ESSENDO SUFFICIENTE IL PROTESTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta | 03.08.2017 | n.19412
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