ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. 196/03 ogni controversia che riguardi il trattamento dei dati personali deve essere trattata dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha residenza il titolare del trattamento dei dati.
Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, dottor Mario Suriano, con sentenza del17/11/2014.
Nel caso di specie una banca aveva receduto da tutti i rapporti bancari intrattenuti con una società e segnalava al contempo la detta società in sofferenze presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
In risposta la società chiamava la Banca dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere la rettifica delle comunicazioni alla Centrale Rischi e la condanna di questa ad un congruo ed adeguato risarcimento per i danni sofferti a causa della recessione da tutti i rapporti contrattuali.
In udienza il giudice dichiarava la propria incompetenza territoriale in quanto alla luce dell’art.152 del d.lgs.196/2003, come configurato al momento della proposizione della domanda e prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2011, il tribunale competente doveva ritenersi quello del luogo in cui si trovava il titolare del trattamento dati.
Il giudice applicava il principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la giurisdizione e la competenza vanno determinate in base alla legge vigente al momento in cui la domanda viene proposta.
È necessario chiarire che, alla luce dell’art. 5 del d.lgs 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è chi procede a fare uso (nel caso di specie la segnalazione alla Centrale Rischi) dei dati personali quindi l’intermediaria segnalante che nel caso concreto era la banca.
Pertanto, in relazione a detta controversia la domanda doveva essere proposta dinanzi al Tribunale di Verona ove la banca ha sede e non dinanzi al foro di Napoli.
Il giudice ha pertanto dichiarato con sentenza la propria incompetenza territoriale.
In aggiunta il giudice ha anche rigettato la domanda degli attori di dichiarare l’illegittimità del recesso operato dalla banca e la connessa pretesa risarcitoria, in quanto l’oggettiva diminuzione del patrimonio dei fideiussori, dovuta ad una serie di atti dispositivi del patrimonio compiuti dalla società, giustificava i legittimi dubbi della banca in ordine alla solvibilità della correntista e dei garanti, giustificando il recesso ad nutum operato dall’istituto di credito.
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CENTRALE RISCHI: è competente il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati
È inderogabile la norma che disciplina il foro competente (art. 152 d.lgs. 196/03)
CENTRALE RISCHI: anche se illegittima, non produce alcun danno non patrimoniale per il fideiussore
È escluso il danno all’immagine e all’onore per il garante in considerazione del limitato accesso
Testo del provvedimento
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