Nell’ipotesi in cui un soggetto agisca in via cautelare per ottenere la cancellazione dell’illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi, la competenza del Giudice dovrà essere individuata ai sensi dell’art. 152, comma 2, D. Lgs. 196/2003, che attribuisce la competenza territoriale al giudice del luogo ove risiede il “titolare del trattamento”.
L’art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, pur abrogando il previgente strumento cautelare tipico di contenuto libero, non modificano l’originario criterio di competenza territoriale, in quanto il co. 2 del citato art. 10 stabilisce esser competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Questi i principi espressi dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Roberto Ferrari, con l’ordinanza del 18.07.2018.
La pronuncia ha fatto seguito al ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 13.06.2018, da un soggetto che aveva richiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca di Italia e/o altre Banche del sistema “Eurisc”.
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall’art. 152 codice in materia di trattamento dati personali nonché dall’art. 10 d.lgs. 150 del 2011 dal cui combinato disposto deriva che la competenza territoriale nella controversia oggetto della pronuncia spetta al tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati.
Alla luce di tale assunto, il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza territorialmente, rigettando il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista
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