ISSN 2385-1376
Testo massima
Ogni controversia che riguardi il trattamento dei dati personali deve essere trattata secondo il rito del lavoro e dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha residenza il titolare del trattamento dei dati, come disposto dall’art. 152 del d.lgs. 196/03.
In tal guisa si è pronunciato recentemente il Tribunale di La Spezia, giudice dott. Ettore Di Roberto, con ordinanza del 29/01/2014, in relazione ad un ricorso cautelare promosso ai sensi dell’art.700 cpc.
Nel caso di specie, un cliente lamentava dinanzi al Tribunale l’illegittimità della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte di un istituto di credito con cui aveva avuto rapporti contrattuali, contestando che la comunicazione era avvenuta in violazione di legge sul trattamento dei dati personali.
Il Giudice adito, però, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore di altro Tribunale, in considerazione del fatto che l’art.152 del d.lgs. 196/2003 prevede che le controversie concernenti il trattamento dei dati personali siano di competenza del Tribunale del luogo in cui ha residenza il titolare del trattamento dati, e, nella specie, la Banca segnalatrice alla Centrali Rischi della Banca d’Italia
Il Giudice ha, pertanto, dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Alla luce di tale decisione, si consolida l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale nelle controversie concernenti il trattamento dei dati personali è competente il Tribunale del luogo ove ha sede il titolare del trattamento dati. A conferma di tale principio, già oggetto di approfondimento su questa rivista, si segnala il seguente articolo:
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 187/2014