In tema di segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la mancata comunicazione preventiva al cliente non è di per sé causa di illegittimità della stessa per difetto di un requisito formale. Occorre infatti comunque esaminare la sussistenza di elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa ovvero di elementi che avrebbero ragionevolmente consentito, se portati tempestivamente a conoscenza della banca, di evitare la segnalazione a sofferenza. Anche in mancanza di avviso, pertanto, la segnalazione effettuata dalla banca deve ritenersi legittima e tale da escludere la responsabilità di quest’ultima, ove emerga in via fortemente indiziaria che la posizione finanziaria del cliente si era manifestata tale da porre a rischio la riscossione del credito vantato dalla banca resistente.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Calì , con l’ordinanza del 29 maggio 2020.
Con ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc, un cliente ha adito il Tribunale al fine di sentire dichiarare l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e di ordinare alla banca di provvedere alla immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dall’archivio.
In particolare il cliente ha dedotto la mancanza di preavviso da parte dell’istituto di credito. La difesa del ricorrente si è incentrata sulla violazione dell’art. 4 comma 7 del codice di deontologia e dell’art. 125, comma 3, del TUB, oltre che della Circolare n. 131/1991 della Banca d’Italia, secondo la quale, in caso di segnalazione a sofferenza, “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”.
Tuttavia, copiosa giurisprudenza ha ritenuto non applicabile l’art. 4 comma 7 del Codice deontologico ai sistemi informativi di matrice pubblicistica, quale quello della Centrale Rischi che fa capo alla Banca d’Italia, in quanto è chiarito dal punto 6 del preambolo del Codice (“il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia”). Quanto all’asserita violazione dell’art. 125 TUB, il Giudice ha precisato che le segnalazioni previste dalla normativa vigente alla Centrale rischi devono essere precedute da una preventiva comunicazione all’interessato nei soli casi in cui il predetto soggetto sia un consumatore (nel caso di specie il cliente si è qualificato “imprenditore”).
Il nodo cruciale è quello relativo alla circolare 139/1991 della Banca d’Italia, che si riferisce alle prime segnalazioni a sofferenza nei confronti di tutti i soggetti, e non soltanto al consumatore.
Il Tribunale, in motivazione, ha riconosciuto il principio secondo cui la segnalazione è senz’altro illegittima quando manca il preavviso e che l’intermediario deve – a pena di illegittimità della segnalazione – preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione, con l’onere probatorio in merito all’invio del preavviso e alla ricezione dello stesso grava sull’ente segnalante.
Tuttavia, esiste anche un recente orientamento della giurisprudenza di merito, a mente del quale l’omissione del preavviso non è di per sé idonea a rendere illegittima la segnalazione alla Centrale rischi, in quanto il preavviso non rappresenta condizione di validità della suddetta segnalazione, dovendosi invece valutare, a tal fine, la condizione di grave difficoltà economica del debitore (vedi Trib. di Prato 21 Aprile 2017, citata dal Giudice nell’ordinanza). Ragion per cui la regola di fondo resta quella di un preavviso di almeno quindici giorni, ma che l’eventuale violazione di detto requisito formale non determina l’automatica illegittimità della segnalazione, dovendosi infatti verificare se in concreto risulta leso il diritto di difesa dell’interessato e se costui fosse, in concreto, in grado di contestare i dati e le valutazioni della banca, poste a fondamento della segnalazione.
Nel caso di specie il cliente non ha fornito elementi per escludere la potenziale insolvenza e l’incapacità ad estinguere il proprio debito verso la banca. Anzi tali situazioni sembravano emergere ictu oculi e in senso contrario dagli atti processuali.
Ne è derivato che la segnalazione effettuata dalla banca è stata ritenuta legittima, anche in mancanza di prova dell’invio del preavviso all’interessato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE NON DETERMINA EX SÉ UN DANNO PATRIMONIALE
OCCORRE UNA PROVA CONCRETA DEL DANNO, DELLA ENTITÀ E DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Eleonora Ramacciotti | 11.01.2019 | n.44
SEGNALAZIONE IN BANCA DI ITALIA: LEGITTIMA ANCHE IN ASSENZA DI PREAVVISO
L’OBBLIGO PREVISTO DALL’ART. 125 COMMA 3 T.U.B. RIGUARDA SOLO I CONSUMATORI
Ordinanza | Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona, Giudice Marcello Cozzolino | 21.06.2018 |
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