L’onere di preventivo avviso da parte della Banca segnalante al consumatore della prima segnalazione alla Centrale dei Rischi non ha natura recettizia e non è condizione di validità della relativa segnalazione.
Le comunicazioni eseguite dalla Banca tramite il “servizio multicanalita” sono idonee ad adempiere all’onere di spedizione dell’avviso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi, con l’ordinanza del 14.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE agiva in via cautelare contro il proprio finanziatore, dopo oltre 8 ritardi di pagamenti nel corso del rapporto, lamentando che quest’ultimo avesse provveduto alla segnalazione alla Centrale dei Rischi senza essere preventivamente informato, nonché deduceva che dall’illegittima segnalazione derivava il concreto rischio di vedersi pregiudicato l’accesso al credito.
Sul punto, la parte attrice ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora chiedeva in via cautelare all’autorità giudiziaria la cancellazione della suddetta segnalazione, in quanto ritenuta illegittima.
Resisteva in giudizio la BANCA che contestava la tesi attorea sostenendo che il CLIENTE aveva aderito al cd. Servizio Multicanalità mediante la sottoscrizione del contratto SMARTWEB con il quale accettava di ricevere tutte le comunicazioni inerenti i propri rapporti con la BANCA, tra cui erano ricomprese anche quelle relative all’art. 125 TUB e rispetto alle quali la BANCA non poteva ritenersi responsabile per la mancata lettura da parte del CLIENTE.
Il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie non si ponevano dubbi in ordine alla qualifica della parte attrice come consumatore, infatti la stessa si limitava a contestare l’illegittimità formale della procedura eseguita dalla segnalante, che ometteva di adempiere al preavviso di segnalazione con una specifica comunicazione, inserendo la comunicazione tramite il “servizio multicanalita” mediante caricamento della relativa comunicazione, contenuta nel corpo dei solleciti di pagamento, nella casella di posta elettronica indicata dal contraente nel contratto “smartweb” di adesione al Servizio Multicanalità
Sul punto, il Magistrato ha indagato in ordine all’idoneità della modalità informativa adottata dalla Banca per realizzare l’onere informativo de quo, alla luce del contesto normativo di riferimento.
In particolare, ad avviso del giudicante la norma risolutiva è l’art. 7 del Codice deontologico, a mente del quale “i dati possono essere resi accessibili, nel caso di prima segnalazione, decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione”, sul punto il testuale riferimento alla “spedizione” escluderebbe l’intenzione normativa di attribuire rilievo alla ricezione di quell’avviso da parte del destinatario quale condizione di validità della segnalazione, pertanto le comunicazioni eseguite dalla BANCA tramite il “servizio multicanalita” risultavano idonee ad adempiere all’onere di spedizione dell’avviso, dovendosi ritenere legittimo l’operato della convenuta segnalante.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Giudice non ha ravvisato il requisito del fumus boni iuris con riferimento al diritto ad ottenere la cancellazione di una segnalazione perché eseguita in assenza di prova della ricezione dell’avviso, pertanto ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CENTRALE RISCHI: ILLEGITTIMA LA SEGNALAZIONE DEL CLIENTE TRA I CATTIVI PAGATORI IN MANCANZA DI SPECIFICO AVVISO
ONERE DI PREVENTIVO AVVERTIMENTO ASSOLTO SE LA RELATIVA DICHIARAZIONE RAGGIUNGE DOMICILIO DEL DESTINATARIO
Ordinanza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta | 13.06.2017 | n.14685
CENTRALE RISCHI: LEGITTIMA LA SEGNALAZIONE ANCHE SENZA IL PREAVVISO AL CLIENTE
L’INFORMATIVA AL DEBITORE NON RAPPRESENTA CONDIZIONE DI VALIDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Prato, Dott.ssa Maria Iannone | 21.04.2017 |
CENTRALE RISCHI: NON SUSSISTE UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE
ALLA FATTISPECIE NON SI APPLICA IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria – Rel. Satta 16-04-2015
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