ISSN 2385-1376
Testo massima
È inammissibile il ricorso al procedimento speciale previsto dagli art. 152 d.lgs. 196/03 e art. 10 d.lgs. 150/11 quando già penda il giudizio di merito ed il provvedimento cautelare venga richiesto in corso di causa, atteso che ai sensi dell’art.40 c.p.c. deve essere applicato il rito ordinario quando siano proposte domande connesse ma soggette a procedure diverse.
Questa è la decisione assunta dal Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, con ordinanza emessa in data 1 aprile 2014 in sede di reclamo avverso un provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c.
In particolare, il Tribunale, con ordinanza del 10.2.2014 aveva concesso il chiesto provvedimento ex art. 700 cpc, affermando la ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica e la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del chiesto provvedimento.
Con il medesimo provvedimento, il Giudice aveva affermato che “La proposizione nel corso di un giudizio di merito di una domanda cautelare per la cancellazione della segnalazione di un nominativo, preclude l’applicazione della normativa speciale prevista dal codice della privacy (art.152 d.lgs. n. 196/2003, come integrato dall’art. 10 d.lgs. 150/2011)“.
In sede di reclamo, l’Istituto di credito aveva impugnato il provvedimento concesso in quanto inammissibile sussistendo la tutela tipica di cui alla disciplina sulla privacy.
Con l’ordinanza a definizione del reclamo, il Collegio ha ribadito, invece, l’ammissibilità del ricorso d’urgenza per la presenza dei presupposti della residualità e della e della strumentalità, e l’inapplicabilità del procedimento ex art. 152 d.lgs. 196/2003 e art.10 d.lgs.150/11 perché il ricorso era stato presentato nell’ambito di un giudizio di merito.
In proposito, il Collegio ha affermato che il ricorso a tale procedimento, implicando la simultanea proposizione della domanda di merito, non è ammissibile quando il giudizio di merito già penda ed il provvedimento cautelare venga richiesto in corso di causa come nella fattispecie in esame, in quanto non è possibile seguire il rito speciale previsto dalla normativa sulla privacy per i limiti di cui all’art.40 cpc, che regola il concorso di riti in caso di proposizione di domande connesse soggette a procedure diverse.
Tale norma, infatti, prevedendo al comma terzo che le cause connesse debbano essere trattate col rito ordinario, fa venire meno la possibilità di ricorrere alla procedura speciale per cui l’esigenza cautelare prospettata può essere soddisfatta solo col ricorso all’art.700 cpc.
Il Tribunale, quindi, confermando quanto statuito dal Giudice cautelare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del chiesto provvedimento, ha rigettato il reclamo.
Per ulteriori approfondimenti, si vedano i seguenti commenti già pubblicati su questa rivista:
La crisi di liquidità per eccessivo ricorso al credito è una condizione che legittima la segnalazione a sofferenza.
Ordinanza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Alessandra Arceri | 11-03-2014
Le norme a tutela del consumatore derogano anche alle norme speciali in materia di privacy.
Ordinanza | Corte di Cassazione, sesta sezione civile | 12-02-2014 | n.5705
Ordinanza | Tribunale La Spezia, dott. Ettore Di Roberto | 29-01-2014
È escluso il danno all’immagine e all’onore per il garante in considerazione del limitato accesso.
Sentenza | Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Casoria – dott. Giuliano Tartaglione | 31-01-2014 | n.1549
Il provvedimento di cui all’art. 10 comma 6 d.lgs 150/2011 è solo eventuale e deve essere adottato in caso di inerzia dell’intermediario
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice unico dott. Massimo Vaccari | 18-03-2013
L’illegittima segnalazione va tutelata con il rimedio cautelare tipico ex artt.10 e 5 D.Lgs. 150/2011.
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Andrea Mirenda | 14-01-2013
Responsabilità delle Banche.
Articolo giuridico | 24-04-2013
La diffida di pagamento e l’emissione di un decreto ingiuntivo non sono sufficienti a comprovare l’insolvenza del soggetto.
Ordinanza | Tribunale di Marsala, sezione feriale dott. Pasquale Russolillo | 05-08-2013
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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