L’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” dell’imminente segnalazione del cliente tra i cattivi pagatori, di cui il citato art. 4, comma 7, integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso.
L’onere di preventivo avvertimento, di cui alla norma dell’art. 4, comma 7 della Delib. Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l’eventualità che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 14685 del 13.06.2017.
Un cliente ricorreva per Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che aveva ritenuto pienamente legittima la sua segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) come “cattivo pagatore”, effettuata da un Istituto di credito.
Al ricorso resisteva la BANCA, che unitamente al controricorso, provvedeva a depositare anche istanza di anonimizzazione dei dati D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52 (cd. Codice Privacy).
Con il primo motivo, il cliente assumeva la nullità del procedimento (ex art. 360 c.p.c., n. 4) per lesione del diritto di difesa e del regolare contraddittorio; con il secondo, affermava nella sostanza che il Tribunale non aveva, colpevolmente, considerato l’enorme abuso commesso dall’Istituto di credito nel segnalare un ritardo imputabile ad un disguido tecnico; con il terzo motivo, lamentava la violazione da parte della sentenza impugnata delle norme dell’art. 2 Cost., artt. 1174, 1175, 1375 c.c. e segg.; con il quarto motivo, affermava la violazione delle “disposizioni di legge in tema di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, di interpretazione del contratto ex artt. 1362 c.c. segg., ex art. 1374 c.c. ed artt. 1334 e 1335 c.c.”; con il quinto motivo, infine, censurava la mancata considerazione dei danni dichiaratamente patiti dal ricorrente, quale conseguenza della indebita condotta tenuta dalla Banca.
La Suprema Corte, in particolare, in ordine alla mancata considerazione da parte del Tribunale dell'”enorme abuso” realizzato dal comportamento asseritamente illegittimo della Banca, in relazione all’avvenuta segnalazione del cliente tra i “cattivi pagatori”, in mancanza del necessario preavviso richiesto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, sottolineava, al riguardo, che l’atto di “avvertimento con preavviso”, integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato ed intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso.
In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell’art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.; perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando quest’ultima giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.
La Corte osservava che la sentenza del Tribunale di Milano aveva erroneamente ritenuto assolto l’onere della Banca, essendosi limitata a considerare il punto relativo all'”invio” degli avvisi e, “quanto alle forme di spedizione dell’avviso”, sulla base di una mera dichiarazione proveniente della stessa Banca.
Per contro, la normativa di legge richiamata richiede che, per produrre i suoi effetti (di avvio del periodo di preavviso, in specie) la dichiarazione di imminente segnalazione a sofferenza del cliente, deve avere “raggiunto il domicilio” del suo destinatario, con conseguente somministrazione della prova dell’arrivo a destino della medesima.
Tanto premesso, la Cassazione accoglieva il ricorso in ordine al profilo esaminato, cassando la sentenza impugnata e rinviando la decisione alla Corte di Appello, anche in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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Ordinanza | Tribunale di Prato, Dott.ssa Maria Iannone | 21.04.2017 |
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