Testo massima
Nell’ipotesi di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, non sussiste in capo all’intermediario finanziario l’obbligo della preventiva comunicazione qualora il soggetto segnalato sia una persona giuridica e non un consumatore.
E’ questo il principio che emerge dalla decisione n.2201 pronunziata dal Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, in data 09/04/2014.
Nel caso di specie, una società aveva proposto ricorso innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere l’immediata cancellazione del proprio nominativo dal sistema di informazione creditizia sul presupposto di essere stata segnalata in Centrale Rischi senza aver avuto il preventivo avviso da parte dell’istituto di credito.
Ad avviso dell’intermediario finanziario, il preavviso della segnalazione non era obbligatorio atteso che la segnalazione riguardava una persona giuridica, e, dunque, non dovesse applicarsi l’art.7 del Codice della privacy, a seguito del c.d. decreto Salva Italia che ha escluso il trattamento dei dati relativi alle persone giuridiche dall’ambito di applicazione di detto Codice.
Ebbene, il Collegio di Napoli, adito sulla questione relativa all’esistenza o meno di un obbligo in capo all’intermediario di preventiva comunicazione della segnalazione anche per le persone giuridiche, ha statuito che, in virtù del disposto normativo di cui all’art.125 comma 3 TUB, l’obbligo della preventiva informazione sussista esclusivamente con riferimento al consumatore e non anche alle società.
Il Collegio di Napoli è così pervenuto a conclusione che l’obbligo dell’intermediario, previsto ex art.125 comma 3 TUB, di avvisare il cliente circa l’imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie, non sussista qualora ad essere segnalata sia una persona giuridica.
Tale interpretazione è corretta e coerente alla luce del dettato normativo di cui all’ art. 125, terzo comma, TUB atteso che tale disposizione, nello statuire che i finanziatori devono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, fa riferimento unicamente al consumatore e non anche alle persone giuridiche.
In conclusione, dunque, si può ritenere che, in ossequio al brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ove il legislatore avesse voluto prevedere quale destinatario della preventiva comunicazione della segnalazione non soltanto il consumatore ma anche le persone giuridiche lo avrebbe espressamente precisato.
Testo del provvedimento
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