Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione
l’Avv. Luca Ludini del foro di Roma
Nell’ipotesi in cui una società agisca in
giudizio lamentando l’illegittima segnalazione del proprio nominativo alla
Centrale Rischi, la competenza del Giudice dovrà essere individuata ai sensi
dell’art. 152, comma 2, D. Lgs. 196/2003, che attribuisce la competenza
territoriale al giudice del luogo ove risiede il “titolare del trattamento”.
Competente, dunque, in via esclusiva ed
inderogabile, sarà il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Banca che
ha operato la segnalazione. L’esclusione del foro del consumatore opera anche
nel caso in cui la tutela dei dati personali venga invocata nell’ambito di un
rapporto di consumo.
Questi i
principi affermati dal Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi,
con ordinanza depositata in data 26.01.2015.
Nel caso in
esame, la Società proponeva azione cautelare al fine di ottenere la
cancellazione della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi,
asseritamente operata in maniera illegittima dalla Banca.
Si costituiva in
giudizio l’Istituto di Credito, il quale concludeva per il rigetto della
domanda cautelare, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del
Giudice adito.
Il Tribunale di
Avellino, a scioglimento della riserva formulata in udienza, depositava
ordinanza a mezzo della quale, in accoglimento della sollevata eccezione,
accertava la propria incompetenza per territorio, in favore di quella del
Tribunale di Milano.
In particolare,
il Giudice, riportandosi ad un consolidato orientamento sia dottrinario che
giurisprudenziale, ha anzitutto affermato che, “laddove un soggetto agisca in giudizio assumendo la illegittima
segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi, debbano applicarsi le
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali), che disciplina appunto il trattamento dei dati personali“.
Operata tale
necessaria premessa, il Giudicante ha quindi riconosciuto, ai sensi dell’art.
152, comma 2, del succitato decreto legislativo, la competenza territoriale esclusiva
ed inderogabile del Giudice nel cui luogo abbia sede la Banca che, in qualità
di “titolare del trattamento”, ha operato la contestata segnalazione.
Le statuizioni
in esame, dunque, sconfessano ulteriormente il già minoritario orientamento giurisprudenziale,
secondo il quale “quando la tutela contro
il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento
venga invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art.
33, lettera u), del d.lgs. 9 giugno 2005, n. 206, il foro previsto da tale
norma prevale su quello individuato dall’art. 152 del d. lgs. 30
giugno 2003, n. 196“. Previsioni,
queste, tuttavia non riconducibili nemmeno in linea di principio alla
fattispecie de qua, dal momento che
in tal caso la tutela in materia di dati personali nei confronti del titolare
del trattamento non era stata invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, essendo
la ricorrente una società e risultando i “contratti
in lite evidentemente destinati all’esercizio dell’attività svolta dall’istante“.
In conclusione,
il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata
dalla Banca, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di
lite a favore dell’Istituto di Credito resistente.
Testo del provvedimento
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