ISSN 2385-1376
Testo massima
La domanda cautelare volta ad ottenere la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi e/o l’inibitoria, nei confronti del soggetto segnalante, rispetto a future segnalazioni relative al medesimo rapporto contrattuale, si propone con ricorso da depositarsi in cancelleria. In corso di causa, pur essendo ammissibile il deposito dello stesso in udienza, il ricorso cautelare deve essere comunque autonomo, non potendo la domanda essere contenuta neppure implicitamente in un altro atto, come quello introduttivo.
L’adozione di un piano di ammortamento alla francese non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, atteso che il calcolo degli interessi è operato sul capitale residuo ovvero sul capitale che rimane da restituire. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, la quota capitale è ricavata per differenza.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Brescia, dott.ssa Vincenza Agnese, con la sentenza n. 2249, depositata in data 20.07.2015, nell’ambito di un giudizio proposto nei confronti di una società di leasing, ove gli attori, con l’atto introduttivo, chiedevano, altresì, in via cautelare, di ordinare alla convenuta di comunicare alla Centrale Rischi la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli relative all’intercorso rapporto contrattuale; nel merito, invece, si deduceva la contrarietà delle clausole contrattuali alla normativa antiusura, chiedendosi la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Si costituiva in giudizio la società di leasing, la quale concludeva per il rigetto delle domande attoree, chiedendo la condanna degli istanti per lite temeraria.
Il provvedimento de quo ha disposto l’integrale rigetto delle domande articolate dai clienti utilizzatori, previo accertamento dell’inammissibilità dell’istanza articolata in via cautelare, volta ad ottenere la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi, in quanto formulate in maniera del tutto irrituale nell’ambito del giudizio di merito.
Ed infatti, sul punto, il Tribunale di Brescia osserva come la domanda cautelare si proponga con ricorso da depositarsi in cancelleria, specificando che in corso di causa, pur essendo ammissibile il deposito dello stesso in udienza, il ricorso cautelare deve essere comunque autonomo, non potendo la domanda essere contenuta neppure implicitamente in un altro atto, come quello introduttivo, come invece avvenuto nel caso di specie.
Quanto al merito, il provvedimento de quo ha accertato l’infondatezza delle doglianze attoree.
In particolare, sono stati ritenuti infondati gli assunti volti ad contestare l’applicazione di interessi anatocistici in conseguenza del predisposto piano di ammortamento alla francese.
A tal proposito, il Giudice ha evidenziato come l’adozione di un piano di ammortamento alla francese non comporti, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, atteso che il calcolo degli interessi è operato sul capitale residuo ovvero sul capitale che rimane da restituire. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, la quota capitale è ricavata per differenza.
Escluso, pertanto, in linea di principio qualsivoglia automatismo tra la predetta forma di ammortamento e la produzione di interessi anatocistici, il Giudice adito ha, poi, riscontrato l’assoluta genericità delle doglianze attoree, totalmente sfornite di supporto probatorio. In tale ottica, è stata dunque dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di CTU, atteso che “tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e va quindi negato qualora la parte tenda con esso a supplire alle carenze delle proprie allegazioni, circostanza appunto verificatasi nel caso di specie”.
Per ulteriori confronti ed approfondimenti sugli istituti trattati, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: ESPERIBILE LO STRUMENTO CAUTELARE ATIPICO EX ART. 700 C.P.C.
L’EVENTUALE ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE NON INTEGRA UNA VIOLAZIONE DELLE MODALITÀ TRATTAMENTO DATI
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Alfredo Landi | 08-08-2015
CRIF E CENTRALE RISCHI: L’ILLEGITTIMA MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE NON COMPORTA UN PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE “IN RE IPSA”
IL SEGNALATO DEVE PRODURRE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA
Ordinanza | Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese | 11-07-2014
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 11-11-2014 n.2040
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-201
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 540/2015