Testo massima
Ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della
situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non
transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di
incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.
E’ questo il principio di diritto
annunciato dalla Corte di Cassazione Civile, sezione I, Pres. Rordorf – Rel. Cristiano, nella sentenza n. 1725
del 29.01.2015.
Nel caso in esame la società Alfa
s.r.l convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la banca,
esponendo che la convenuta, dopo aver revocato l’apertura di credito concessale
in conto corrente ed averle intimato il pagamento del saldo debitore aveva
illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia la sua
posizione a sofferenza Tanto
premesso, chiese la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti, oltre
che alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca a titolo
di interessi anatocistici e di spese legali non documentate.
Le domande furono integralmente
respinte dal giudice di primo grado.
L’appello proposto contro la
decisione dalla società – cui nel corso del giudizio subentrò il Fallimento
della società Alfa, nel frattempo dichiarato – fu parzialmente accolto dalla
Corte d’appello di Roma che, ribadì il giudizio di infondatezza dell’azione
risarcitoria ma, dopo aver rimesso la causa in istruttoria, con la sentenza
definitiva, dichiarò la banca tenuta a restituire all’appellante le somme incamerate
per interessi sugli interessi passivi capitalizzati e la condannò al pagamento delle
relative somme.
Il Fallimento della società Alfa
s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione delle sentenze, cui la banca ha
resistito con controricorso contenente ricorso incidentale. I due ricorsi
venivano riuniti.
Denunciando violazione della
circolare della Banca d’Italia n. 139/91, il Fallimento lamentava che la corte
territoriale avesse ritenuto legittima la segnalazione da parte della banca della
posizione di sofferenza della società
Alfa. Premetteva, inoltre, che, ai sensi del par. 5, cap. II sez. II, delle
Istruzioni contenute nella predetta circolare, nella categoria
“sofferenze” andasse ricondotta l’esposizione per cassa nei confronti
di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in
situazioni sostanzialmente equiparabili… e che, come precisato dalla stessa
Banca d’Italia e come riconosciuto anche dal giudice del merito, la nozione di
stato di insolvenza cui fa riferimento la disposizione non differisce da quella
delineata dalla L. Fall., art. 5, e va riferita ad un’incapacità non
transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.
Il Fallimento deduceva, inoltre,
al fine di provare l’illegittimità della segnalazione, che in pochi mesi la
società Alfa s.r.l. estinse integralmente non solo il debito contratto nei
confronti della banca ma anche quello, di ben maggiore consistenza, maturato nei
confronti della Banca Popolare di Bergamo e sottolinea come quest’ultimo
istituto di credito, pur in possesso dei medesimi elementi documentali di cui
disponeva la banca, non ritenne di dover effettuare analoga segnalazione.
Infine, il ricorrente lamentava
che la Corte Territoriale avesse fondato il proprio convincimento sul rilievo
dirimente del mancato pagamento immediato del debito, omettendo di considerare
che sino al momento della revoca dei fidi la società Alfa aveva sempre onorato
le scadenze, e che in pochi mesi, dopo aver proposto un piano di rientro alla banca,
la società Alfa aveva integralmente ripianato il debito.
Va ricordato che il
“Servizio per la centralizzazione dei rischi creditizi” comunemente
denominato “Centrale Rischi”, affidato alla Banca d’Italia,
costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari per la valutazione
del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la
gestione del relativo rischio, perseguendo, quindi, l’obiettivo di accrescere
la stabilità del sistema.
Secondo le Istruzioni contenute
nella circolare n. 139/91 della Banca d’Italia, ciascuna banca, qualora
l’esposizione del cliente raggiunga o superi i limiti previsti da una delle
categorie di rischio censite (tra cui rientra anche la “sofferenza”),
è tenuta ad informare la Banca d’Italia, la quale poi con varie modalità, pone
le informazioni ricevute a disposizione dell’intero ceto bancario.
Tanto premesso, la Corte di
Cassazione civile, sez. prima, per arrivare alla soluzione della controversia,
parte dal presupposto che secondo le Istruzioni l’appostazione a “sofferenza” implica una
valutazione da parte dell’istituto segnalante della complessiva situazione
finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di
quest’ultimo nel pagamento del debito (art. 5 cit., comma II), e che resta
dunque estraneo alla nozione di “sofferenza”, l’inadempimento
correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale.
Ciò che conta, secondo la Corte, è
che detta valutazione sia compiuta nel pieno rispetto delle regole dettate
dalla Banca d’Italia che, proprio al fine di evitare abusi od errori, per un
verso richiedono agli intermediari (cap. I sez. I delle Istruzioni) senso di
responsabilità e massima attenzione all’osservanza dei termini di segnalazione,
completezza nelle informazioni, correttezza nell’imputazione dei rischi (in
altre parole, l’uso della specifica diligenza richiesta agli operatori
economici professionali) e, per l’altro, impongono loro di tener conto della
complessiva situazione finanziaria del cliente e non del solo rapporto
negoziale dal quale è derivata l’esposizione.
Tali considerazioni conducono al
rilievo della piena correttezza dell’assunto della corte territoriale secondo
cui la definizione di insolvenza delineata dalla norma in esame è da
considerarsi autonoma rispetto a quella di cui alla L. Fall., art. 5, in
ragione tanto della sua adozione da parte di soggetti (il CICR e la Banca
centrale) deputati al governo dell’economia e nell’ambito di una fonte
normativa secondaria di natura prettamente tecnico- finanziaria, quanto, e,
soprattutto, della funzione squisitamente
preventiva del servizio fornito dalla Centrale Rischi, che ha senso solo se le
segnalazioni intervengono in una fase in cui gli operatori possono ancora
predisporre piani di rientro o procedimenti di ristrutturazione creditizia e/o
di risanamento finanziario capaci di condurre il cliente al recupero
dell’equilibrio economico – patrimoniale, consentendogli di onorare le
obbligazioni assunte, o, comunque, di diminuire al massimo il rischio
creditizio.
Secondo la Suprema Corte, la Corte
del merito ha poi esattamente ritenuto che la nozione di “stato di insolvenza e situazioni
sostanzialmente equiparabili” ricavabile dalle Istruzioni ricomprenda
le posizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica,
denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo
dell’equilibrio economico – finanziario del soggetto e fanno temere la
possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto (ovvero situazioni
assimilabili all’insolvenza di cui alla L. Fall., art. 5, ma di intensità anche
notevolmente inferiore od a “pericolosità differita”) ed, altrettanto
esattamente, ha affermato (pur se avvalendosi di esempi inappropriati) che la
previsione di una possibile rimozione della difficoltà riscontrata non esclude
che il rischio sia qualificabile come “sofferenza”, atteso che la
relativa valutazione deve pur sempre fare riferimento alla capacità del cliente
di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie.
Quindi per la Corte di
Cassazione, visto che ai fini della segnalazione è sufficiente una
valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come
deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza
alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del
credito (in termini, Cass. n. 21428/07; cfr. inoltre Cass. nn. 7958/09,
23083/13), il ricorso va integralmente respinto con conseguente assorbimento
del ricorso incidentale condizionato della banca.
In definitiva possiamo osservare
come la decisione della Suprema Corte sia diretta a conservare la ratio del “Servizio per la
centralizzazione dei rischi creditizi”, che è proprio quella di segnalare,
in tempo utile, situazioni di rischio, permettendo agli operatori di
predisporre tutti gli strumenti idonei a condurre il cliente al recupero
dell’equilibrio economico-patrimoniale.
Testo del provvedimento
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