Il mancato preavviso da parte dell’intermediario al cliente debitore della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi della Banca d’Italia a suo carico, non è di per sé idonea a rendere illegittima detta segnalazione in quanto non ne rappresenta condizione di validità, dovendo valutarsi a tal fine solamente l’esistenza della condizione di grave difficoltà economica, come prescritto dall’art 51 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
È’ legittima la segnalazione alla Centrale Rischi in casi di assenza di elementi da cui desumere la volontà del debitore di ripianare la propria posizione debitoria mediante un piano di rientro, nonché in caso di assenza di elementi che lascino presumere una capacità patrimoniale tale da far fronte agli impegni negoziali assunti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Prato, Dott.ssa Maria Iannone, con l’ordinanza del 21.04.2017.
Nella fattispecie considerata, una società debitrice proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo la cancellazione alla Banca della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, avvenuta a suo dire illegittimamente, per non essere la stessa stata preceduta dal preavviso previsto con il 14º Aggiornamento 29.04.2011 della Circolare n. 139/91.
Il tribunale osservava che il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia, ha come fine quello di raccogliere informazioni relative alle caratteristiche debitorie degli affidati nei confronti del sistema creditizio e di fornire alle istituzioni segnalanti, con cadenza mensile, un flusso informativo di ritorno sui singoli affidati di conseguenza gli operatori bancari e finanziari sono tenuti, nell’ambito del corretto esercizio del credito, al censimento ed alla diffusione dei dati, pur nel rispetto di precise regole di comportamento, la cui violazione giustifica la richiesta di tutela giurisdizionale finalizzata all’inibizione, nel caso concreto, dell’esercizio di tale attività.
Il giudicante affermava che la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi, richiedeva, in virtù di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una valutazione da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non poteva quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, escludendo ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione.
Sottolineava come gli interventi legislativi degli ultimi anni nella materia de qua avessero inciso sulle concrete modalità con le quali le banche intermediarie realizzano l’attività di centralizzazione dei rischi di credito, prevedendo difatti l’obbligo per l’intermediario di dare informativa al cliente precedentemente alla prima segnalazione effettuata a suo carico, come espressamente previsto per la segnalazione a sofferenza nella C.R. Banca d’Italia con il 14º Aggiornamento 29.04.2011 della Circolare n. 139/91.
A riguardo evidenziava però, aderendo alla recente giurisprudenza di merito, che tale omissione non è di per sé idonea a rendere illegittima la segnalazione, in quanto non ne rappresenta condizione di validità, dovendo valutarsi a tal fine solamente l’esistenza della condizione di grave difficoltà economica, come prescritto dall’art 51 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale riteneva che il preavviso inviato dalla Banca alla società cliente, pur essendo successivo alla segnalazione alla centrale, non era sufficiente a rendere illegittima la segnalazione, considerata anche la complessiva esposizione debitoria della società, il perdurare inadempimento, nonché l’assenza di elementi da cui desumere la volontà della debitrice di ripianare la propria posizione.
Alla luce di tali motivazioni respingeva il ricorso; condannando parte ricorrente a rimborsare alla Banca le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: LEGITTIMA LA “SEGNALAZIONE A SOFFERENZA” DI UNA SENSIBILE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
CORRETTA IN CASO DI INADEMPIMENTO NEL CONTRATTO DI MUTUO CON PROCEDURE ESECUTIVE A DANNO DEL CLIENTE
Ordinanza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignani | 27.03.2017 |
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE “A SOFFERENZA” LEGITTIMA PER ESPOSIZIONE DEBITORIA DA OLTRE DUE ANNI
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LA CRISI DI LIQUIDITÀ PER ECCESSIVO RICORSO AL CREDITO È UNA CONDIZIONE CHE LEGITTIMA LA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA
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CENTRALE RISCHI: NON SUSSISTE UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE
ALLA FATTISPECIE NON SI APPLICA IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria – Rel. Satta 16-04-2015
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