Provvedimento segnalato da Avv. Francesco Criscoli con nota di accompagnamento
L’inadempimento rilevante afferente il contratto di mutuo, unitamente alla sussistenza di procedure esecutive a danno della società, oltre che la segnalazione in Centrale Rischi di sconfinamenti della società nei confronti del sistema, denotano – sine dubio – una pesante condizione di illiquidità della ricorrente, una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico e finanziario, sintomatica di un probabile futuro dissesto.
L’operato della Banca è da ritenersi legittimo laddove la segnalazione sia stata effettuata specificando che trattasi di” credito contestato” e l’Istituto abbia provveduto a preavvisare la società dell’imminente segnalazione a sofferenza.
La correttezza della condotta tenuta dalla Banca è comprovata ove la segnalazione sia stata preceduta da numerosi tentativi finalizzati ad una soluzione bonaria della controversia, rimasti, tuttavia, privi di esito.
La segnalazione a sofferenza è legittima anche in presenza di condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto, per incapacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignani con l’ordinanza del 27.03.2017.
Nella fattispecie in esame, una società conveniva in giudizio una Banca, ed eccependo la violazione del divieto di anatocismo sia in merito ad un rapporto di apertura di conto corrente sia in merito alla stipulazione di un contratto di mutuo con il suddetto istituto, chiedeva ai sensi dell’art. 700 c.p.c. la cancellazione della segnalazione a sofferenza posta in essere dalla convenuta.
Parte attrice contestava l’assenza dei presupposti di fatto per procedere a segnalazione a sofferenza, nonché la violazione del principio neminem ledere oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede.
Si costituiva in giudizio la convenuta, e contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese attoree, riteneva inammissibile il ricorso avanzato da controparte per difetto di residualità, nonché per insussistenza dei presupposti cautelari all’uopo richiesti.
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso cautelare avanzato dalla ricorrente, escludendo l’illegittimità della segnalazione, posto che la Banca aveva indicato a sofferenza il credito vantato verso la ricorrente e che aveva correttamente valutato la sussistenza di una condizione di difficoltà/mancanza di liquidità della società.
Nello specifico, il Giudice ha chiarito che la segnalazione a sofferenza è legittima anche in presenza di condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto, per incapacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie
Il Giudice, inoltre, quanto alla contestazione circa l’omesso obbligo di informazione, ha dichiarato che l’istituto di credito ha tempestivamente preavvisato alla società la segnalazione a sofferenza posto, non integrando, in alcun modo, la violazione degli obblighi di buona fede.
Nel merito, atteso che tale obbligo, trovando il proprio fondamento nel dovere di buona fede e correttezza che caratterizza la relazione negoziale intercorrente tra la banca e il cliente, richiede naturaliter la previa acquisizione di informazioni dal cliente stesso e, quindi, l’apertura di un canale di interlocuzione con quest’ultimo, anche nella eventuale prospettiva di consentirgli di contestare la sussistenza dell’ipotizzato stato di insolvenza che è il presupposto della segnalazione a sofferenza, il Giudice ha ritenuto che il ricorrente non può all’oscuro della stessa attività posta in essere dalla Banca.
Alla luce delle ragioni suesposte il giudicante rigettava il ricorso, e condannava la ricorrente a rifondere la Banca delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE “A SOFFERENZA” LEGITTIMA PER ESPOSIZIONE DEBITORIA DA OLTRE DUE ANNI
L’INIBITORIA PUÒ ESSERE CONSEGUITA SOLO IN CASO DI MANIFESTA INESISTENZA DEL CREDITO DELLA BANCA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 16.05.2016 |
LA GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA È COMPROVATA DALL’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
Sentenza | Tribunale di Verona, dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano | 17.06.2015 | n.1685
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE “A SOFFERENZA” LEGITTIMA PER ESPOSIZIONE DEBITORIA DA OLTRE DUE ANNI
L’INIBITORIA PUÒ ESSERE CONSEGUITA SOLO IN CASO DI MANIFESTA INESISTENZA DEL CREDITO DELLA BANCA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 16-05-2016
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