ISSN 2385-1376
Testo massima
Il mancato pagamento protratto nel tempo è, senza dubbio, sintomo di una situazione patrimoniale deficitaria e non transitoria, per cui è legittima la segnalazione a sofferenza da parte della banca presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, indipendemente dal patrimonio del cliente che, seppur rilevante, non costituisce garanzia del pagamento immediato della debitoria, ma solo del soddisfacimento a seguito di eventuale riscossione coattiva del credito.
È questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Bari, Pres. Dott. Giuseppe Rana, con l’ordinanza emessa in data 05.10.2015, che ha rigettato, in sede di reclamo, la domanda cautelare tesa ad ottenere, nei confronti della Banca, l’ordine di cancellazione della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo in Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.
Nel caso di specie, un cliente ricorreva contro la BANCA che, avendo registrato sin dal settembre 2011 un saldo negativo pari ad euro 8.105,94 generato da due addebiti derivanti dall’utilizzo della carta di credito intestata al cliente, solo nel novembre 2014 provvedeva ad effettuare il passaggio a sofferenza della predetta esposizione debitoria.
Il cliente proponeva dunque ricorso ex art. 700 cpc, con il quale chiedeva al tribunale di ordinare alla banca di comunicare la revoca della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. La domanda veniva rigettata con ordinanza emessa dal Giudice designato in data 02.07.2015.
Avverso tale provvedimento, il cliente proponeva reclamo, deducendo che la banca avesse inviato le lettere di messa in mora presso indirizzi diversi da quelli indicati dal cliente medesimo nell’apposita scheda anagrafica e che avesse, altresì, omesso di valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente stesso, soggetto oltretutto titolare di un patrimonio immobiliare costituito da 24 immobili per un valore commerciale stimato di circa euro 2.800.000,00.
Il collegio ha rilevato che il cliente-reclamante non aveva mai provveduto a contestare la mancata ricezione degli estratti conto e che lo stesso era pienamente consapevole della propria esposizione debitoria, mai sanata a distanza di oltre tre anni.
Invero, il cliente non versava in una situazione di mero ritardo nell’adempimento, ma di vero e proprio mancato pagamento, il cui protrarsi nel tempo è, senza dubbio, sintomo di una situazione patrimoniale deficitaria e non transitoria, posto che la segnalazione in Centrale Rischi prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali), poste a presidio dei crediti.
L’ingente patrimonio del cliente (24 immobili stimato euro 2.800.0000), non garantiva, infatti, il pagamento immediato della debitoria ma poteva essere un elemento sul quale fondare un possibile soddisfacimento a seguito di eventuale riscossione coattiva del debito.
Per tali ragioni il reclamo è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.
IL COMMENTO
L’ingente patrimonio immobiliare non salva il cliente dalla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’italia anche se per un credito modesto.
Il quadro economico complessivo del cliente, benché in astratto possa garantire il recupero del credito, non giustifica l’inadempimento protratto nel tempo, per cui è legittimo il comportamento di un intermediario finanziario che, come nel caso di specie, ha atteso per oltre tre anni.
Il protratto inadempimento nel tempo legittima la segnalazione a sofferenza ed è conforme alla ratio legis relativa al funzionamento della Centrale Rischi, che è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia, istituito nel 1962 ed operativo dal 1964, sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia medesima, raccogliendo le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti (mutui, anticipazioni, aperture di credito etc.) erogati ai clienti.
Il servizio permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori ed è gratuito.
I dati e informazioni sono utili alla misurazione del rischio di credito del soggetto segnalato, in quanto consentono di conoscere l’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie.
I dati personali registrati presso la Centrale Rischi della Banca D’Italia sono riservati.
La Centrale dei Rischi ha l’obiettivo di:
1) migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
2) innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
3) rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.
Con tale sistema, la Centrale Rischi favorisce l’accesso al credito da parte della clientela c.d. “meritevole“.
In tale quadro è legittima la segnalazione a sofferenza di un cliente protratta nel tempo anche se per un credito esiguo.
Si segnalano i seguenti precedenti:
CENTRALE RISCHI: LEGITTIMA LA SEGNALAZIONE “A SOFFERENZA” IN CASO DI RICHIESTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
LA GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA È COMPROVATA DALL’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
Sentenza Tribunale di Verona, dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano 17-06-2015 n.1685
CENTRALE RISCHI: NON SUSSISTE UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE
ALLA FATTISPECIE NON SI APPLICA IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria – Rel. Satta 16-04-2015
CENTRALE RISCHI: LA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NON RILEVA PER LA SEGNALAZIONE DEL CREDITO COME “LITIGIOSO”
UNICO PRESUPPOSTO È LA PENDENZA DI UNA CONTROVESRIA SULL’ESISTENZA E L’ENTITÀ DEL CREDITO
Ordinanza Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari 03-03-2015
CENTRALE RISCHI: LA SEGNALAZIONE VA EFFETTUATA SE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE È DEFICITARIA
LA COMUNICAZIONE ALLA “CENTRALE RISCHI” VA EFFETTUATA ANCHE SE L’IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO NON È DEFINITIVA
Sentenza Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Rordorf – Rel. Cristiano 29-01-2015 n.1725
CENTRALE RISCHI: LA CONTESTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE VA SOLLEVATA INNANZI AL GIUDICE NEL CUI LUOGO HA SEDE LA BANCA
È DA ESCLUDERSI IL FORO DEL CONSUMATORE ANCHE QUANDO LA TUTELA DEI DATI PERSONALI VENGA INVOCATA NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO DI CONSUMO
Ordinanza Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi 26-01-2015
CENTRALE RISCHI: AI FINI DELLA SEGNALAZIONE “IN SOFFERENZA”, LA NOZIONE DELL’INSOLVENZA NON COINCIDE CON QUELLA FALLIMENTARE
SEGNALAZIONE LEGITTIMA SE IL DEBITORE HA UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE “DEFICITARIA”
Sentenza Cassazione civile, Sezione Terza, dott. Petti Giovanni Presidente, dott. Ambrosio Annamaria Rel. Consigliere 16-12-2014 n.26361
CENTRALE RISCHI: COMPETENTE IL TRIBUNALE OVE HA RESIDENZA TITOLARE TRATTAMENTO DATI
IL FORO È DETERMINATO DALLA LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELLA NOTIFICA DELL’ATTO DI CITAZIONE
Sentenza Tribunale di Napoli, dott. Mario Suriano 17-11-2014
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE A SOFFERENZA LEGITTIMA, ANCHE PER CREDITO DI MODESTO IMPORTO
LA CRISI DI LIQUIDITÀ PER ECCESSIVO RICORSO AL CREDITO È UNA CONDIZIONE CHE LEGITTIMA LA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA
Ordinanza Tribunale di Bologna, dott.ssa Alessandra Arceri 11-03-2014
CENTRALE RISCHI: È COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA LA RESIDENZA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
È INDEROGABILE LA NORMA CHE DISCIPLINA IL FORO COMPETENTE (ART. 152 D.LGS. 196/03)
Ordinanza Tribunale La Spezia, dott. Ettore Di Roberto 29-01-2014
SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: SI IMPONE ALLA BANCA UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA SULLE RAGIONI DELL’IMPEDIMENTO DEL CLIENTE
LA DIFFIDA DI PAGAMENTO E L’EMISSIONE DI UN DECRETO INGIUNTIVO NON SONO SUFFICIENTI A COMPROVARE L’INSOLVENZA DEL SOGGETTO
Ordinanza Tribunale di Marsala, sezione feriale dott. Pasquale Russolillo 05-08-2013
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 534/2015