In ordine all’illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi occorre verificare se la stessa abbia cagionato un danno alla parte che se ne lamenti.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza e necessita di allegazioni non generiche nonché della relativa prova.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 44 del 11.01.2019, Giudice Eleonora Ramacciotti.
La vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio una Banca al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non subito a seguito dell’illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
Il Tribunale, nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che, in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti.
Come chiarito in più occasioni dagli ermellini – con riferimento all’art. 2059 cc – il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza e necessita di allegazioni non generiche e della relativa prova.
Con riferimento al caso di specie, il Giudicante ha rappresentato che il nesso causale tra l’errata segnalazione da parte della banca ed il danno patrimoniale così come tratteggiato da parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non può dirsi in alcun modo provato.
Quanto al danno non patrimoniale, inteso quale danno all’ immagine ed alla reputazione, anch’esso non è stato allegato, né provato, essendosi limitata l’attrice, nella causa a generiche asserzioni circa il discredito subito presso gli istituti bancari.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha concluso per il rigetto della domanda.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEGNALAZIONE CAI – RICORSO EX ART. 700 CPC: IL PERICULUM IN MORA NON È “IN RE IPSA”
OCCORRE UNA PROVA RIGOROSA DELLA SUSSISTENZA DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. Tedesco, Rel. Vassallo | 11.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/segnalazione-cai-ricorso-ex-art-700-cpc-il-periculum-in-mora-non-e-in-re-ipsa
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: LA LESIONE ALL’ONORE E REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA
IL CLIENTE DEVE PROVARE IL DANNO CONSEGUENZA DI NON LIEVE ENTITÀ ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/illegittima-segnalazione-crif-la-lesione-allonore-e-reputazione-non-e-in-re-ipsa
CRIF E CENTRALE RISCHI: L’ILLEGITTIMA MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE NON COMPORTA UN PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE “IN RE IPSA”
IL SEGNALATO DEVE PRODURRE UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA
Ordinanza Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese 11-07-2014
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/crif-e-centrale-rischi-l-illegittima-modalita-della-segnalazione-non-comporta-un-pericolo-grave-ed-imminente-in-re
CENTRALE RISCHI: IL PREVENTIVO AVVISO DELLA SEGNALANTE AL CONSUMATORE NON HA NATURA RECETTIZIA
L’OBBLIGO INFORMATIVO NON È CONDIZIONE DI VALIDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 14.03.2018 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/centrale-rischi-il-preventivo-avviso-della-segnalante-al-consumatore-non-ha-natura-recettizia
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno