Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del foro di Milano
La doverosità della revoca o modifica della classificazione dell’esposizione, non pare poter automaticamente discendere dalle nuove istruzioni della Banca d’Italia, successive alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia legittimamente eseguita, in conformità con i criteri al tempo vigenti, né dalla mera omologazione del concordato preventivo, non essendo esclusa, fino a effettivo pagamento, autonoma valutazione della capacità della società debitrice di adempiere agli impegni concordatari e della effettiva conseguibilità dei risultati previsti dal piano industriale.
Difetta il requisito del pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento in via d’urgenza, ove la segnalazione a sofferenza non abbia messo a rischio, in alcun modo, l’esecuzione del piano concordatario e la prosecuzione dell’attività d’impresa nel suo complesso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott. Luciano Ambrosoli, con l’ordinanza del 23.02.2017.
Nel caso in oggetto, una società debitrice proponeva ricorso ex artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c., chiedendo la cancellazione alla Banca della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, avvenuta dopo l’apertura e prima dell’omologazione di concordato preventivo ex art. 161 L.F..
La società ricorrente lamentava, in particolare, incontestati il debito e lo stato di crisi economica e finanziaria alla base della proposta di concordato, l’inosservanza delle Istruzioni della Banca d’Italia contenute nella circolare n. 139/1991, secondo cui, nel caso di concordato in bianco e di concordato con continuità aziendale, le esposizioni vanno classificate fra le partite “a incaglio” dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza, salvo che: a) non ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze; b) l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.
Il Tribunale osservava che, se da una parte, qualora il credito sia rimborsato, la segnalazione a sofferenza va revocata e che in caso di rimborso parziale va in uguale misura ridotto l’importo della segnalazione, dall’altra, che la doverosità della revoca o modifica della classificazione dell’esposizione non pare invece poter automaticamente discendere dalle nuove istruzioni della Banca d’Italia successive alla segnalazione legittimamente eseguita in conformità con i criteri allora vigenti né dalla mera omologazione del concordato preventivo, non essendo esclusa fino ad effettivo pagamento autonoma valutazione della capacità della società debitrice di adempiere agli impegni concordatari e della effettiva conseguibilità dei risultati previsti dal piano industriale.
Il Giudice, rilevato che le relazioni semestrali del commissario giudiziale attestavano l’idoneità delle disponibilità di liquidi della società ad assicurare l’ordinaria gestione, l’attuazione del piano industriale e l’osservanza degli impegni, sottolineava che dunque né la segnalazione a sofferenza Banca, né il diniego del finanziamento avevano in alcun modo messo a rischio l’esecuzione del piano concordatario e la prosecuzione dell’attività di impresa, e che, peraltro, nessun fatto più recente era stato dedotto a fondamento del temuto imminente e irreparabile pregiudizio a scongiurare il quale si era invocata l’adozione del provvedimento in via urgente.
Inoltre, il Tribunale di Brescia, osservato che, come evidenziato dalla Banca resistente, l’Istituto di credito non aveva motivato il rifiuto addotto con specifico ed esclusivo riferimento alle segnalazioni a sofferenza, ma con motivazione più in generale riferita agli indici del merito creditizio fra i quali le informazioni delle banche dati ed esclusa la presenza, nel caso di specie, di pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile (cd. periculum in mora), rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento.
Per ulteriori informazioni in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
INSOLVENZA IN CORSO DI CONCORDATO: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE “A SOFFERENZA”
LA PORTATA DELLA CLAUSOLA DI SALVEZZA NELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE IN AMBITO DI CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO O CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Ordinanza | Tribunale Monza, Pres. Modignani – Rel. Mariconda | 22-12-2014 | Dott.ssa Carla Talamona
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